Si può risolvere il contratto di locazione per inadempimento del conduttore anche se il vano locato si riveli di proprietà del condominio
e non di chi, avendone la disponibilità, l'ha dato in locazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15443 depositata il 14 luglio 2011. in particolare la terza sezione civile ha spiegato che è legittimo l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione dell'immobile non abitativo, proposta per inadempimento del conduttore, anche laddove il vano locato si riveli di proprietà
del condominio, il quale tuttavia non si è opposto al possesso dei locali da parte di chi ne aveva di fatto la disponibilità. Questo perché, ha continuato a spiegare la Corte, il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che s'instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione, onde la relativa legittimazione e riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario.
Scarica il testo della sentenza 15443/2011

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: