Si può risolvere il
contratto di
locazione per
inadempimento del conduttore anche se il vano locato si riveli di
proprietà del
condominio e non di chi, avendone la disponibilità, l'ha dato in
locazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 15443 depositata il 14 luglio 2011. in particolare la terza sezione civile ha spiegato che è legittimo l'accoglimento della domanda di
risoluzione del contratto di locazione dell'immobile non abitativo, proposta per
inadempimento del conduttore, anche laddove il vano locato si riveli di
proprietà del
condominio, il quale tuttavia non si è opposto al possesso dei locali da parte di chi ne aveva di fatto la disponibilità. Questo perché, ha continuato a spiegare la Corte, il rapporto che nasce dal
contratto di
locazione e che s'instaura tra locatore e conduttore ha natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base a un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in
locazione, onde la relativa legittimazione e riconoscibile anche in capo al detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente e, a maggiore ragione, deve considerarsi valido e vincolante anche il
contratto stipulato tra chi, acquistato il possesso (o la detenzione) abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario.