Il quadro normativo si fonda principalmente sul Testo Unico Bancario (TUB) – D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 – e su normative europee e nazionali, tra cui il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio) e il D.lgs. 15 marzo 2017, n. 37 (portabilità dei conti).
Requisiti giuridici per l'apertura del conto corrente
Per legge, prima di aprire un conto, le banche devono procedere con l'identificazione del cliente e con l'adeguata verifica della clientela, come stabilito dagli: artt. 17–30 del D.lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), e dall' art. 119 TUB – obblighi informativi verso la clientela.
Documenti richiesti:
I documenti necessari sono i seguenti:
- Documento di identità e codice fiscale per cittadini italiani;
- Permesso di soggiorno e documentazione integrativa per cittadini extracomunitari;
- Indicazione del titolare effettivo per aziende e conti cointestati (art. 20, D.lgs. 231/2007);
- Dichiarazione sulla residenza fiscale in base agli obblighi CRS/FATCA (Cfr Provv. Agenzia Entrate n. 229357/2017).
La banca deve rifiutare l'apertura del conto se non è in grado di identificare il cliente in modo certo (art. 42, D.lgs. 231/2007). Come stabilito dalla giurisprudenza (Cfr. tra le altre: Cass. civ., sez. I, sent. n. 19663/2011), l'inosservanza di tali obblighi può comportare responsabilità civile e amministrativa per l'istituto di credito.
Obblighi di trasparenza e informazione precontrattuale
Secondo il principio di trasparenza nei rapporti bancari nell'apertura del conto corrente ai sensi degli artt. 116 e 117 TUB le banche devono fornire, prima della sottoscrizione del contratto i seguenti documenti:
- Il Foglio informativo con l'indicazione delle condizioni economiche (interessi, spese, commissioni);
- Il Documento di sintesi riepilogativo dei costi principali;
- La copia del contratto in forma scritta e firmata (art. 117, comma 3, TUB);
- Indicazione delle modalità di reclamo e di eventuale esercizio del diritto d'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Prima di sottoscrivere un contratto, è consigliabile confrontare le condizioni applicate ai
Il cliente, da parte sua, deve, invece, comunicare variazioni anagrafiche o fiscali;ì e controllare gli estratti conto e contestare eventuali errori entro 60 giorni (art. 119, comma 4, TUB).
In caso di operazioni non autorizzate, la responsabilità dell'istituto dipende dal corretto impiego dei sistemi di sicurezza e dall'eventuale negligenza del cliente (Cass. civ., sez. I, sent. n. 9158/2018).
Chiusura del conto: tempi e tutele legali
Il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, come previsto dall'art. 118-bis TUB, senza penalità, salvo il rimborso di spese vive documentate. La banca è obbligata a completare la chiusura del conto entro 15 giorni lavorativi.
In caso di ritardi ingiustificati, si può attivare la procedura:
- Reclamo scritto (art. 25, Disposizioni Banca d'Italia);
- Ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
- Azione giudiziale ordinaria presso il Tribunale competente.
La giurisprudenza di merito ha riconosciuto il diritto al risarcimento danni in caso di ritardo nella chiusura del conto o blocco dei fondi (Trib. Milano, sent. n. 1063/2020).
Conclusioni e tutela del cliente bancario
Il rapporto bancario non è solo un contratto privato, ma un istituto regolato da un quadro normativo multilivello, volto a bilanciare l'autonomia contrattuale con l'esigenza di protezione del consumatore finanziario.
Conoscere le norme di riferimento – dal Testo Unico Bancario (TUB), al D.lgs. 231/2007, alle direttive europee – consente ai clienti: di scegliere consapevolmente il proprio conto corrente; di difendere i propri diritti in caso di inadempimenti; di accedere a strumenti di tutela extragiudiziale efficaci, come l'ABF.





