Per la Cassazione scatta solo la sanzione amministrativa per il proprietario del cane che non denuncia lo smarrimento e ha difficoltà oggettive nel riprenderlo presso il luogo di custodia

Omessa denuncia di smarrimento del cane

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L'omessa denuncia di smarrimento del proprio cane non configura il reato di abbandono di animali ai sensi dell'articolo 727 c.p. Non c'è dolo nell'impossibilità economica e di spostamento per recarsi nella provincia di una regione diversa, in cui è stato ritrovato e ricoverato il cane. La legge regionale applicabile al caso di specie prevede solo una sanzione amministrativa per chi, come in questo caso, ha omesso di denunciare lo smarrimento del proprio animale. Lo ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16168/2024 (sotto allegata).

Reato di abbandono di animale

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L'autorità giudiziaria condanna il proprietario di un cane per il reato di abbandono di animale (art. 727 c.p.). Il cane, dotato di microchip e registrato regolarmente all'anagrafe canina dell'ASL, sarebbe stato abbandonato dal proprietario nell'ambito territoriale di un comune calabrese.

L'imputato nel ricorrere in Cassazione fa presente che l'animale era solito allontanarsi dall'abitazione anche per diversi giorni, che lo stesso è stato catturato a distanza di quasi 200 km dal comune pugliese in cui risiede e di non aver mai visitato la località situata della provincia calabrese in cui l'animale è stato ritrovato.

L'imputato narra anche di aver contattato il canile in cui l'animale è stato ricoverato, ma di essersi trovato nell'impossibilità di poterlo ritirare in ragione dei limiti di spostamento imposti dall'emergenza pandemica e a causa delle gravi condizioni economiche in cui lo stesso versava in quel momento.

Non c'è stato quindi dolo nel mancato ritiro dell'animale. L'imputato non ha mai manifestato la volontà di perderne il possesso, poiché ha sempre nutrito un grande affetto per gli animali in generale, tanto che ne ha sempre posseduti e curati.

Il fatto poi che l'animale sia stato custodito da una struttura ad hoc esclude la condotta dell'abbandono., non configurabile anche per la sussistenza di un'impossibilità oggettiva di pagare la retta al canile. Errata quindi la decisione del Tribunale.

Abbandono di animali: non sussiste se manca il dolo

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La Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'articolo 30 della legge numero 7/2020 della Regione Puglia punisce con la sola sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 il detentore del cane che non denunci la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento e la morte dell'animale.

La condotta contestata all'imputato pare rientrare proprio nella fattispecie variegata della norma. La responsabilità del soggetto è stata affermata in virtù del rinvenimento del cane presso il lido di un comune calabrese e della mancata presentazione della denuncia di smarrimento. La condotta ascrivibile al soggetto quindi è l'omessa denuncia, che lo stesso avrebbe dovuto presentare presso l'anagrafe canina della regione Puglia.

L'articolo 727 c.p. non è applicabile al caso di specie. La norma punisce infatti le condotte dolose di coloro che non vogliono tenere l'animale, così come i comportamenti di inerzia e la violazione dei doveri di cura e di custodia. Essa non contempla alcun obbligo di denuncia di smarrimento penalmente rilevante. L'abbandono non si configura anche in ragione della consegna del cane alle strutture comunali di ricovero deputate alla cura e alla custodia degli animali.

Il reato in questione si configura solo qualora il proprietario decida di affidare l'animale a un canile privato, obbligato contrattualmente alla sua custodia e cura, sospenda i pagamenti e non vada a ritirare l'animale. La struttura privata infatti, a causa dell'inadempimento del padrone, potrebbe infatti decidere, per motivi economici, di non occuparsi più dell'animale.

Scarica pdf Cassazione n. 16168/2024

Foto: 123rf.com
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