Il reato di abbandono di animali non richiede che l'animale sia gravemente malato o in pessime condizioni, sono sufficienti condotte di incuria e abbandono che rechino all'animale sofferenze psicofisiche

Reato di abbandono di animali

Integra il reato di abbandono di animali lasciare un cucciolo di pochi mesi in uno spazio angusto e poco illuminato in garage e senza acqua. Non rileva che il certificato del veterinario prodotto dall'imputato provi la buona salute dell'animale. L'art. 727 c.p. non richiede ai fini della sua integrazione che l'animale debba essere rinvenuto in uno stato di malnutrizione o in pessime condizioni di salute.

A rilevare è piuttosto sono tutte quelle condotte che infliggono all'animale sofferenza psico fisica a causa di incuria e abbandono. Queste le precisazioni di rilievo contenute nella sentenza della Cassazione n. 537/2023 (sotto allegata) sul reato di abbandono di animale. Ripercorriamo la vicenda per capire meglio le conclusioni a cui sono giunti gli Ermellini.

Per il Tribunale di Catania ha commesso il reato di abbandono di animale l'imputato che ha lasciato il cucciolo di tre mesi in una condizione incompatibile con la sua natura e produttiva di grandi sofferenze per lo stesso. Nel difendersi dalle accuse l'imputato produce un certificato medico del veterinario attestante la buona salute del cucciolo e fa presente che non risulta integrato con la propria condotta l'elemento oggettivo del reato, visto che nella motivazione della sentenza non emergono nello specifico elementi dai quali emerge una qualche lesione all'integrità fisica dell'animale in grado di dimostrare la sofferenza subita per un periodo di tempo rilevante.

Le difese addotte dall'imputato non convincono però la Cassazione, che nella motivazione precisa che, diversamente da questo sostenuto dal ricorrente, l'art. 727 c.p. non richiede per la sua integrazione situazioni condizioni estreme dell'animale derivante da malnutrizione o da un pessimo stato di salute.

Rilevano al contrario tutte quelle condotte che si ripercuotono sulla sensibilità psicofisica dell'animale che gli provocano afflizione e dolore, compresi quindi anche comportamenti di incuria e abbandono.

Nel caso di specie risulta che il cucciolo era detenuto all'interno di un garage, con scarsa illuminazione, chiuso in una sorta di gabbia metallica, collocata tra oggetti ingombranti. Condizione che non permetteva all'animale di muoversi in uno spazio adeguato, costretto quindi a vivere in mezzo alle proprie deiezioni e senza acqua nella ciotola, che era stata rovesciata.

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Scarica pdf Cassazione n. 537/2023

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