L'Agenzia delle Entrate chiarisce le ragioni per l'esenzione dal tributo


Niente bollo per entrare nella lista degli avvocati dell'ente autonomo. L'esenzione trova la sua ratio nella personalità giuridica, indipendenza e autonomia (organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile) dell'ente che non rientra nella definizione generale di amministrazione dello Stato. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta interpello n. 448/2023 (sotto allegata), chiamata a chiarire la questione dalla stessa Agenzia di servizi che aveva approvato regolamento per la costituzione di una short List di avvocati per il conferimento di incarichi stragiudiziali, di consulenza legale o di patrocinio in giudizio in favore dell'ente.


Al riguardo, l'agenzia chiedeva se la previsione che "la manifestazione di interesse all'iscrizione all'elenco [...] potesse essere legittimamente soggetta alla marca da bollo e se fosse corretto chiederne l'apposizione a pena di esclusione dalla procedura, oppure se, al contrario, il pagamento dell'imposta di bollo non fosse dovuto".


Le Entrate chiariscono che l'Agenzia "dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, costituisce soggetto autonomo e distinto rispetto alla Regione". Per cui, la stessa "in quanto operante quale soggetto autonomo e distinto dalla Regione, non rientra tra i soggetti di cui al richiamato articolo 3 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972, e pertanto, nel caso in oggetto non è dovuta l'imposta di bollo".

Scarica pdf Ag. Entrate n. 448/2023

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