L'"inversione di rotta" dell'art. 589-bis del codice penale alla luce della legge sul reato di omicidio nautico

La legge sul reato di omicidio nautico

Con la legge approvata il 20 settembre 2023 - dal nomen iuris "Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche" cambia la dizione dell'art. 589-bis, che viene riformulato in "Omicidio stradale o nautico".

Il codice penale viene ridisegnato con altre codificazioni che vanno ad integrare l'articolo 589-bis (prima, omicidio colposo stradale) e seguenti; attraverso appunto una serie di nuove fattispecie e quindi di nuove rispettive sanzioni.

La legge de qua equipara gli infortuni stradali a quelli sul mare e ne livella anche l'apparato sanzionatorio.

Con la legge in oggetto il codice penale al titolo XII - Delitti contro la persona, Capo I "Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale" attualmente si presenta con la nuova formula dell'articolo 589-bis che recita "chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da 2 a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli artt.186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché degli artt. 53 - bis, comma 2, lettera c), e 53 - quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a dodici anni […]".

E con l'art. 590-bis ora rubricato "Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime": "Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da uno a tre anni per lesioni gravissime".

Ora quindi gli articoli appena richiamati 'attraccano' le fattispecie degli infortuni stradali a quelli marittimi.

Il codice penale si presenta quindi aggiornato ai tempi - considerato il crescente sviluppo del traffico marittimo - alla risonanza di alcuni, anche recenti, casi di incidenti che senza una disciplina ad hoc non hanno avuto il medesimo trattamento di quelli stradali.

Si approda infatti alla legge de qua a seguito dell'aumento dei vari incidenti in mare. Casi di cronaca di vittime della 'moderna pirateria' nautica hanno "evidenziato l'allarme" e sollevato la "coscienza giuridica" al punto da far 'notare' e colmare la disparità di trattamento sanzionatorio tra gli 'incidenti in acqua' rispetto a quelli 'in strada'.

Non viene introdotto pertanto soltanto il delitto di omicidio colposo nautico e le lesioni colpose personali nautiche, ma anche la responsabilità per chi non presta soccorso. Sanzioni inasprite se l'infortunio avviene senza avere la patente nautica per le unità di diporto. E inevitabilmente per evitare ancora disparità di trattamento scatta l'arresto in flagranza nei casi di omicidio colposo 'concomitante' con lo stato di alterazione del timoniere.

Inevitabile - sulla base del principio del divieto di analogia e nell'affermazione del principio di tassatività che caratterizzano il diritto penale - l'emanazione di una legge che prevedesse, che configurasse espressamente fattispecie ad hoc alla guida "del territorio flottante".

'Chi ama il mare non lo sfida', è senz'altro vero come è sicuramente vero che il rispetto per il mare, il rispetto per l'ambiente marino deve avvenire anche attraverso il rispetto delle regole per la navigazione nautica; anche sul territorio fluttuante. Un'equiparazione che non si può non ritenere appropriata, doverosa, giusta, soprattutto sotto l'aspetto dell' "equità normativa". Equiparare la circolazione stradale a quella sul mare è un colmare una lacuna, un'assenza sfuggita finora, molto probabilmente appunto per la minore intensità di traffico che avviene sulla superficie marina rispetto al suolo stradale. Per la minore intensità di 'mezzi natanti' rispetto a quelli 'su gomma'. Ma i casi di cronaca degli incidenti avvenuti tra le onde, le acque del mare territoriale e le acque interne hanno richiamato l'attenzione sul vuoto normativo in merito. Un vuoto, una carenza che ha visto infortuni nautici ricondotti al trattamento - anche sanzionatorio - del reato base ex art. 589; ricondotti pertanto al "semplice" omicidio colposo.

L'art. 589-bis, omicidio stradale, attraverso una fattispecie autonoma - inserita dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41 - incorporava anche sanzioni autonome, inasprite rispetto alla cornice edittale del reato 'di provenienza', l'art. 589, appunto.

Infatti, prima del 2016, era l'art. 589 a prevedere comunque un innalzamento di pena se il reato di omicidio colposo veniva commesso attraverso la violazione del codice della strada (e in più inoltre contempla e disciplina ancora i casi in cui è commesso a seguito di violazioni di norme antinfortunistiche nell'ambito lavorativo) ma nessuna menzione, nessuna previsione della violazione delle norme sulla navigazione marittima. Una tutela 'ammainata', una lacuna, un vuoto, una carenza normativa 'pagata'con una protezione monca dalle vittime di infortuni da navigazione nautica.

Lampante il discrimen dell'art. 589, per la mancata previsione di inasprimento sanzionatorio anche in caso di infortuni in mare. Ma ancora più evidente è il mancato ancoraggio della legge del 2016 anche alla previsione di fattispecie per infortuni legati alla navigazione marittima.

Si può affermare, forse, che con la legge de qua si completa almeno in parte, anche l'interesse verso il territorio marittimo", verso l'ambiente marino. Verso la tutela del mare.

Tutela del mare affrontata sul piano internazionale - volendola riassumere e ripercorrere in un brevissimo excursus - con la nota convenzione di codificazione del diritto del mare del 1982 (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - UNCLOS).

Convenzione che richiama disposizioni importanti che si sono susseguite nel tempo formando una corposa legislazione del diritto del mare. Un "diritto consuetudinario" , quello del mare, caratterizzato maggiormente da convenzioni - tra cui appunto l'accordo del 1982 di Montego bay - che fissò i 'criteri del mare', disegnandone i confini e le regole. Nota anche per la forte adesione da parte della maggioranza degli stati rivieraschi e per aver dato per prima un confine geografico - misurandola - all'acqua marina.

E nel nostro ordinamento tutela avvenuta anche con la recente c.d. "Legge Salvamare", legge del 17 maggio 2022, n. 60 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare". Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022, n. 134.

Un'ancora legislativa nazionale, un intervento normativo di tutela dell'ambiente marittimo, ormai purtroppo troppo inquinato; ambiente che 'in generale' è menzionato nella nostra Costituzione tra i beni meritevoli di tutela. Tutela appunto non 'semplice', ma costituzionale, apportata da poco con la legge costituzionale dell' 11 febbraio 2022, n. 189. Legge, quest'ultima che ha modificato l'aspetto della Costituzione adeguandola, plasmandola ai valori di cui è portatrice la Costituzione stessa. Allineando quindi la Costituzione con i bisogni, gli interessi di preservazione dell'ambiente.

La Costituzione fa riferimento all'ambiente in generale tutelando quindi l'intero globo terracqueo.

Tornando invece al nostro codice penale, il diritto penale subentra come ultima possibilità, ultima soluzione della c.d. extrema ratio, come provvedimento limite, estremo per scongiurare l'illecito, per evitare che si consumi il fatto dotato di disvalore.

L'introduzione della lunga lista di articoli introdotti nel codice penale - alla luce della legge approvata il 20 settembre 2023 - dà un nuovo volume al codice penale che non disattende tale principio, ovvero il ricorso al diritto penale come ultima possibilità, come estremo rimedio ma risulta un adeguare, un parificare, un colmare una precedente svista, lacuna, dimenticanza, trascuratezza della legge penale stessa.

In questo caso oltre che in applicazione dell'"equità della legge" sotto ogni punto di vista - come si dovrebbe intendere la legge di uno stato di diritto - quest'ultimo intervento approvato definitivamente evita spavaldi, irrispettosi, irresponsabili atteggiamenti a discapito del rispetto delle persone e del rispetto del mare stesso, e va in generale a vantaggio della tutela dell'ambiente marino. Di questa vigorosa, indispensabile, preziosissima e bellissima risorsa, fonte di energia per la vita del pianeta Terra: il Mare.


Foto: Foto di Gerhard Lipold da Pixabay.com
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