La nuova fattispecie dell'omicidio nautico, di cui all'art. 589-bis c.p., 1 comma, prevede la reclusione da due a sette anni in caso di morte della vittima

Reato di omicidio nautico

Il reato di omicidio nautico è legge. La Camera infatti ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce nell'ordinamento questa nuova fattispecie di reato il 20 settembre 2023. Il testo (sotto allegato) prevede la reclusione da 2 a 7 anni in caso di morte della vittima, e da 8 a 12 anni se scatta l'aggravante della guida in stato di ebbrezza.

Nello specifico, viene modificato il comma 1 dell'art. 589-bis c.p. con la nuova fattispecie penale dell'omicidio colposo nautico, che punisce "Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna" con la reclusione da due a sette anni.

Il testo interviene anche sui commi successivi, disciplinando diverse aggravanti, e altresì sul codice di procedura penale con la previsione di norme in materia di arresto in flagranza.

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