Si ipotizza di introdurre un nuovo articolo 589 bis nel codice penale. In allegato il testo del nuovo art. 589 bis

La commissione Giustizia ha detto il primo si al disegno di legge per introdurre nel codice penale il reato di omicidio stradale.


Il DDL introduce un nuovo articolo 589 bis nel codice penale che prevede pene da 8 a 12 anni per chi guidando in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti provoca la morte di una persona.

Ma la norma non riguarda solo la guida in stato di ebbrezza. Nel mirino del legislatore sono finiti anche coloro che compiono manovre pericolose e cagionano la morte di una persona. Per questi ultimi si prevedono pene che vanno dai 7 ai 10 anni.

 

In sostanza anche se non si è in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti chi percorre strade urbane o extraurbane superando al doppio di quella consentita oppure esegua altre manovre pericolose come l'attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, la circolazione contromano, l'inversione marcia in luoghi in cui ne è fatto divieto e la navigazione con imbarcazioni a velocità doppia del consentito o in una zona in cui è vietata la navigazione, saranno perseguibili per il reato di omicidio stradale nel caso in cui abbiano provocato la morte di una persona.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che nel caso in cui si verifichi la morte di più persone la pena può arrivare fino a 18 anni di reclusione.

Come pena accessoria è prevista anche la revoca della patente fino a 15 anni. Durata che può arrivare a 20 anni se l'incidente mortale lo ha determinato una persona che in precedenza è stata già sottoposta con esito positivo all'alcoltest.


Se alla guida di stato di ebbrezza si aggiunge anche il superamento dei limiti di velocità la revoca può arrivare fino 30 anni.


Qui si seguito il testo del nuovo art. 589-bis. (Per il testo originario del DDL e per i successivi emendamenti si rimanda a questa pagina del sito del Senato).

Articolo 589-bis (Omicidio stradale e nautico) 

    Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

        La stessa pena si applica:

            a) a chiunque alla guida di un veicolo a motore, dopo aver cagionato, per colpa, la morte di una persona, si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all'uso di stupefacenti o di sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 7, e 187 comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

            b) al conducente di un veicolo a motore o di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua, che si dia consapevolmente alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale con violazione delle norme sulla disciplina stradale o del Codice della Navigazione o con inosservanza delle disposizioni emanate dalle Capitanerie di Porto competenti, dal quale sia derivata la morte di una persona;

            c) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186 comma 2 lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagioni per colpa la morte di una persona;

            d) ai conducenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 186-bis comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i quali ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2 lettere b) e c) e 187 del citato decreto legislativo, cagionino per colpa la morte di una persona.

        Chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da sei a nove anni.

        La stessa pena si applica:

            a) ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e ai conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B in caso di recidiva nel triennio della violazione di cui al primo comma;

            b) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari al doppio di quella consentita o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella consentita, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona;

            c) a chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore attraversi, con velocità superiore di almeno 20 Km/h rispetto a quella consentita, un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circoli contromano ai sensi degli articoli 143, 146 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona;

            d) al conducente di un natante o di un'imbarcazione o di una moto d'acqua il quale procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita o circolando in uno specchio d'acqua nel quale non è consentita la navigazione, determini un sinistro cagionando per colpa la morte di una persona.

        Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo, lettere a), c) e d), terzo e quarto del presente articolo, cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18".


Vedi anche:
Il reato di omicidio stradale

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