La guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono aggravanti dell'omicidio stradale nel rispetto del ne bis in idem sostanziale

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 26857/2018, depositata il 12 giugno (sotto allegata), la Cassazione sancisce che, chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti deve essere imputato per il reato di omicidio stradale nella forma aggravata, poiché l'imputazione separata e ulteriore per guida in stato di ebbrezza violerebbe il principio del ne bis in idem sostanziale. Questo il cambiamento apportato dalla legge n. 41/2016, che contempla la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe come aggravanti del reato base di omicidio stradale.

La vicenda processuale

In primo grado l'imputato viene condannato per concorso formale (ai sensi dell'art. 589-bis, comma 8, cod. pen.) dei reati di omicidio colposo

stradale, commesso in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e di lesioni colpose stradali gravi, commesso in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), del d. Igs. n. 285 del 1992 (capo B). In appello la pena è rideterminata e ridotta a quella applicata per i reati di cui ai capi A) e B) mentre il resto viene confermato. Ricorre in Cassazione l'imputato, ritenendo violata, tra gli altri motivi di ricorso "la disciplina codicistica del reato complesso (art. 84 cod. pen.), tale essendo il rapporto tra omicidio stradale aggravato ex art. 589-bis, comma 4, cod. pen., e guida in stato di ebbrezza alcoolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992."

Omicidio stradale: cosa è cambiato dopo la legge n. 41/2016

La Corte, ritenendo parzialmente fondato il ricorso dell'imputato, precisa che la precedente normativa sull'omicidio colposo (art. 589 c.p) e lesioni colpose (art. 590 c.p) prevedeva specifiche aggravanti se i fatti venivano commessi violando le norme sulla circolazione stradale da parte soggetti a cui veniva rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro. La legge n. 41/2016, che ha introdotto il reato di omicidio stradale, applicabile solo ai conducenti di veicoli a motore, prevede invece che lo stato di ebbrezza costituisca un'aggravante dell'omicidio stradale e non una fattispecie autonoma di reato. La legge 41/2016 ha quindi introdotto un reato complesso, che assorbe la guida in stato di ebbrezza (art. 186 del Codice della strada) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187), che non possono essere contestati separatamente, perché aggravanti dell'omicidio stradale o delle lesioni stradali.

La guida in stato di ebbrezza è assorbita dall'omicidio stradale

La Cassazione, accogliendo il ricorso in punto di reato complesso, enuncia il seguente principio di diritto: "Nel caso in cui si contesti all'imputato di essersi, dopo il 25 marzo 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 41 del 2016), posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e di avere in tale stato cagionato, per colpa, la morte di una o più persone - ovvero lesioni gravi o gravissime alle stesse - dovrà prendersi atto che la condotta di guida in stato di ebbrezza alcoolica viene a perdere la propria autonomia, in quanto circostanza aggravante dei reati di cui agli artt. 589-bis, comma 1, e 590-bis, comma 1, cod. pen., con conseguente necessaria applicazione della disciplina sul reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma 1, cod. pen., ed esclusione invece dell'applicabilità di quella generale sul concorso di reati».

Secondo la Cassazione, in virtù del principio del ne bis in idem sostanziale, di cui sono espressione gli artt. 15 e 84 c.p che definiscono il reato complesso e i principi di specialità e assorbimento, non si può addebitare all'imputato più volte il medesimo fatto storico.

Cassazione sentenza n. 26857-2018

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