La riforma approvata dal Senato prevede il carcere anche per chi provoca un incidente per alcune violazioni al Codice della strada

di Marina Crisafi - Continua a scatenare polemiche anche dopo la sua approvazione, la legge che introduce nel nostro ordinamento la nuova fattispecie del reato di omicidio stradale che ha ricevuto il via libera il 2 marzo scorso dal Senato (leggi: "L'omicidio stradale è legge - Le novità in breve e il testo del DDL").

Salutata da molti come una prima risposta alla lotta alla pirateria della strada, per altri la legge rappresenta una "vera e propria mistificazione", un "arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della "grammatica" del diritto penale".

Ad esprimersi così è la giunta dell'Unione Camere Penali dando voce a chi nel nuovo testo vede un eccessivo inasprimento delle pene, non conforme al principio di proporzionalità tra illeciti e sanzioni, nei confronti soprattutto di chi, per semplice distrazione, infrange alcune regole del Codice della Strada.

Il nuovo impianto normativo infatti prevede condanne molto severe (fino a 18 anni di carcere), oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente e all'arresto in flagranza di reato nei casi più gravi, non solo per chi si mette alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza da alcool, ma anche per chi effettua manovre pericolose.

Omicidio stradale e guida pericolosa

Secondo il nuovo art. 589-bis c.p., chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, sia ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica media (cioè con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l), sia effettuando manovre pericolose, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Nella guida pericolosa sanzionata rientrano:

- l'eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h nei centri urbani; di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, nelle strade extraurbane);

- l'attraversamento di un'intersezione col semaforo rosso;

- la circolazione contromano;

- l'inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;

- il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Sono previste aggravanti inoltre per chi non ha la patente o gira con veicolo sprovvisto di assicurazione, ovvero se l'evento cagiona la morte di più persone (fino al triplo della pena), nonché attenuanti se il fatto non è esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del conducente (fino alla metà della pena).

Alla condanna segue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Lesioni stradali e guida pericolosa

Analogamente al reato di omicidio stradale, il nuovo art. 590-bis c.p. prevede che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime.

Per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti la pena è aumentata da 3 a cinque anni di carcere per le lesioni gravi e da quattro a sette per le lesioni gravissime.

Per chi si trova in stato di ebbrezza lieve o pone in essere una guida pericolosa (eccesso di velocità, inversione di marcia, attraversamento con semaforo rosso, ecc.) invece la pena è la reclusione da un anno e mezzo a tre (lesioni gravi) e da due a quattro anni (lesioni gravissime).

Anche in tal caso la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona senza patente o assicurazione e se il conducente cagioni lesioni a più persone (pena aumentata fino al triplo). Si applica, inoltre, la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Le perplessità

Tra le critiche al ddl, opposte anche da coloro che erano favorevoli a un inasprimento delle sanzioni, vi è la sproporzione delle pene e soprattutto l'equiparazione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe a quelli derivanti dalle specifiche violazioni del codice della strada.

Di fatto, va detto, che l'impianto iniziale del ddl considerava soltanto la pirateria della strada e la guida in stato di ebbrezza (da alcool o droghe), ma strada facendo il testo si è "ingrossato" facendo scattare il carcere anche, appunto, per aver circolato contromano, aver effettuato sorpassi azzardati o manovre di inversione pericolose. Assimilando condotte che possono anche essere state poste in essere per semplice distrazione a quelle di chi si mette alla guida consapevolmente pur avendo alzato troppo il gomito o con la mente annebbiata dalla droga. 

Vedi anche:

L'omicidio stradale è legge - Le novità in breve e il testo del DDL

Sondaggio: con le nuove norme sull'omicidio stradale si rischiano fino a 18 anni di reclusione. Sei d'accordo? 

Vedi anche:
Il reato di omicidio stradale

Foto: 123rf.com
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