Con due distinte pronunce del Tribunale sezione lavoro di Torino e di L'Aquila viene sancita la Illegittimità della sospensione dal servizio del lavoratore per un "obbligo vaccinale"

Con due distinte pronunce del Tribunale sezione lavoro di Torino e di L'Aquila viene sancita la Illegittimità della sospensione dal servizio del lavoratore per un "obbligo vaccinale" che non dà prevenzione perché è notorio per tutti che non impedisce il contagio e che non sussiste quando il lavoratore svolge mansioni amministrative e senza contatto con il pubblico.

1. Con sentenza n. 136 del 13 settembre 2023 il giudice del Tribunale dell'Aquila[1], dott. Giulio Cruciani, sul presupposto Costituzionale sancito dall'art. 1 che la Repubblica si fonda sul lavoro, che il reddito da lavoro rappresenta fonte di sostentamento e tutela della dignità personale e professionale del lavoratore[2] (e suoi familiari), che è notorio a tutti e dichiarato da Pfizer[3] (V. foglio informativo Comirnaty[4]) che il Vaccino non previene la trasmissione dell'infezione, dichiara l'illegittimità della sospensione del lavoratore per assenza di vaccinazione.

2. Con sentenza n. 1552del 12 settembre 2023 il giudice del Tribunale di Torino sez. Lavoro, Lucia Mancinelli, accerta l'illegittimità della sospensione dal servizio, operata dall'ASL, di una lavoratrice con mansioni esclusivamente amministrative di natura tecnica e gestionale, perchè non avendo contatto con il pubblico "non può ritenersi che la ricorrente fosse assoggettabile all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter DL 44/2021". Sospensione disposta con decorrenza 01/01/2022, e condanna l'ASL a corrispondere alla ricorrente il trattamento retributivo spettante per l'intera durata della sospensione oltre interessi e rivalutazione come per legge.

3. L'Illegittimità della sospensione dal lavoro determina che il lavoratore (cittadino) ha diritto di ottenere il pagamento della retribuzione dalla data della sospensione al giorno di effettivo ripristino oltre al pagamento di un risarcimento ex art. 5 legge 57/01 per il forte stress psicologico e discriminatorio (anche per la limitazione alla libertà di movimento) e per disparità di trattamento tra lavoratori (Direttiva 1999/70/CE)[5].

La Sospensione è discriminatoria e viola diritti personali (artt. 1, 3, 32 e 36 Costituzione) dato che ha fatto lavorare e circolare i vaccinati e non ha fatto lavorare e circolare chi ha scelto di non vaccinarsi.

Il reddito da lavoro ex art. 36 Costituzione assicura ai cittadini ed ai lavoratori un'esistenza libera e dignitosa (salario minimo legale), senza il quale "si scivola nel degrado e nella dipendenza". Dignità che rappresenta il limite invalicabile all'obbligatorietà del trattamento sanitario, quale il vaccino, di cui all'art. 32 Costituzione.

4. E' notorio a tutti che nell'ottobre 2022, durante l'udienza covid al parlamento Europeo, il direttore di Pfizer J. Small, ha dichiarato che "il Vaccino non previene la trasmissione …dovevamo muoverci alla velocità della scienza per capire cosa davvero stava succedendo nel mercato" [6]. Quale mercato? E quali prodotti?

5. Un eventuale atto amministrativo che imponesse detta discriminazione, non prevista dalla norma primaria, sarebbe contra legem e andrebbe disapplicato da parte del Giudice.

Il Tribunale, infatti, afferma "Non vi è alcuna norma di legge - né potrebbe mai esservi anche per lo sbarramento costituzionale del divieto di discriminazione ex art. 3 Cost. - che imponga un obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 per prestare lavoro per lavoratori con una determinata fascia di età, ma solamente l'imposizione di un tale obbligo se e nei limiti in cui sia strumento di prevenzione dal contagio".

Il vaccinato, con i prodotti in commercio, contagia e si contagia, pertanto, la sospensione di chi non si è vaccinato è discriminatoria. L'interdizione all'accesso al luogo di lavoro[7] per chi non ha assolto l'obbligo vaccinale, con un vaccino che non previene l'infezione fa sì che il lavoratore vaccinato e quello non vaccinato si infetta e infetta ed entrambi per l'accesso al lavoro devono godere dello stesso trattamento.

6. Il Tribunale, con la Costituzione garante dei diritti dei cittadini della Repubblica, si discosta dall'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale con le sentenze 14 e 15/2023[8] dato che è notorio a tutti (Trib Ord. Firenze, 2° Sez. Civ., ordinanza 31 ottobre 2022 definitiva perché non reclamata) che i vaccini in commercio per Sars Cov 19 non sono atti a prevenire il contagio e il vaccinato contagia e si (ri)contagia.

Rileva anche che "la Corte Costituzionale usando una affermazione dell'ISS, secondo cui «[l]a vaccinazione anti-COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2" ed «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%" presta fede ad un dogma che è smentito dal fatto notorio a tutti, di assenza di prevenzione del vaccino!".

7.L'art. 4-quater, dl. 44/21 estende l'obbligo vaccinale agli ultracinquantenni "per la prevenzione dell'infezione" non per limitare (in tutto o in parte) le conseguenze dell'infezione. La norma usa il termine "prevenzione" nel corpo e nella rubrica. In tal modo (interpretazione letterale delle norme) la vaccinazione obbligatoria è solo quella volta a prevenire l'infezione. Solo così l'obbligo è coerente con la ratio consolidata recepita dal 32 Cost. [9]

Afferma il Tribunale che solo ad una lettura superficiale (e non costituzionalmente orientata) gli artt. 4, 4-bis e 4-ter, poi 4-quater e 4-quinquies dl. 44/21, per tutelare la salute pubblica, imporrebbero (per quanto qui rileva) l'obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 a certe categorie di lavoratori e ai lavoratori dai 50 anni in su".

Fondamento non presente nel caso in esame dato che "i vaccinati, rebus sic stantibus, ossia con i farmaci oggi a disposizione della popolazione italiana, come i non vaccinati, si infettano ed infettano gli altri".

8. Il Tribunale, attraverso una valutazione costituzionalmente orientata e letterale della Costituzione valuta la legittimità della sospensione dal lavoro per assenza della vaccinazione obbligatoria per l'ultracinquantenne ex art. 4, quinquies, c. 4, dl. 44/21, si discosta dall'interpretazione[10] data dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14/2023 e 15/2023), rilevando che i vaccini per Sars Cov 19 in commercio non sono strumenti atti in alcun modo a prevenire il contagio. Non si discute della idoneità o meno dei vaccini di prevenire le forme acute della malattia, che è tutt'altra questione, bensì della capacità, o meglio della incapacità, di tali vaccini quale strumento di prevenzione del contagio[11].

9. La comune esperienza di tutti (personale, familiare, professionale) conferma il dato evidente che, allo stato, chi non si è vaccinato può infettarsi e infettare come può infettarsi e infettare chi ha ricevuto una dose, due dosi etc.[12]. Evidenza scientifica e comune esperienza fanno assurgere tale dato nel contesto attuale - contagiosità dei vaccinati come dei non vaccinati - a fatto notorio ai sensi dell'art. 115, c.p.c.

10. Le sentenze della Corte Costituzionale che hanno analizzato alcune questioni di costituzionalità relative alla normativa emergenziale per contrastare il diffondersi dell'infezione da Sars-CoV-2, non hanno alcun effetto vincolante, a livello interpretativo, per i giudici di merito. In caso di rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale l'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo e, quindi, non nuovamente dallo stesso giudice rimettente nel corso del medesimo grado di giudizio (art 24, l. 11 marzo 1953, n. 87).

11. La funzione nomofilattica - tesa ad assicurare l'esatta osservanza della legge, l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale - spetta solo ed esclusivamente alla Corte di Cassazione e non già anche alla Corte Costituzionale (art. 65, comma 1, R.D. 30 gennaio 1941 n. 12).

12. Il Tribunale, per la notorietà a tutti del fatto, esclude la necessità di ordinare l'accertamento peritale sull'efficacia della capacità di prevenire l'infezione. Audizione di esperti che andrebbe disposta solo nel caso in cui l'evidenza del fatto notorio fosse messa in discussione, non bastando gli apodittici richiami alle prese di posizione delle "autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore" usati dalla Corte Costituzionale.[13]

È acclarato che "i contagi avvengano comunque e non si sono mai interrotti, nonostante la campagna vaccinale pluriennale; ciò è diffuso e conosciuto nella percezione comune di questo momento storico da essere fatto notorio, perché tutti sanno che i vaccini non impediscono il contagio; vaccinati e non vaccinati sono vettori virali indistintamente[14]; trovandosi in situazioni identiche non è pensabile un trattamento discriminatorio dei non vaccinati" (Tribunale Ord. di Firenze, 2° Sez. Civi., ordinanza del 31 ottobre 2022).

13. Il Tribunale conclude ponendo le spese di lite, liquidate come in dispositivo, a carico della parte resistente secondo la regola generale della soccombenza.

14. Il Giudice con la sentenza in commento esprime la tutela dei diritti e dei principi Costituzionali dove il diritto al lavoro, la retribuzione e la persona (lavoratore e suoi familiari) sono la base della Repubblica e non possono mai essere subordinati al mercato e ai suoi prodotti!


[1] https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=30737:tribunale-l-aquila,-sez-lav-,-13-settembre-2023,-n-136-illegittima-la-sospensione-dal-lavoro-per-gli-inadempienti-all-obbligo-di-vaccinazione-e-condanna-al-risarcimento-del-danno-biologico&catid=72&Itemid=138

[2] https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/il-lavoro-per-un-esistenza-libera-e-dignitosa-art-36-cost-e-salario-minimo-legale_703.php

[3] Lo stesso responsabile della Pfizer (principale vaccino utilizzato in Italia) ha dichiarato davanti al Parlamento Europeo che nessuno studio era stato condotto sulla capacità del vaccino di impedire il contagio non essendo quello il fine del prodotto in vendita quanto piuttosto quello di contrastare gli effetti dannosi dell'infezione.

Il foglio illustrativo dei vaccini in commercio - quale il Comirnaty sviluppato dalla Pfizer - non riporta, quale effetto del vaccino, quello di prevenire l'infezione da Sars-CoV-2, dato che riporta solo quello di limitare gli effetti dannosi della malattia Covid-19: "Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2", specificando peraltro che "Comirnaty potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono, e, la durata della protezione non è nota".

[4] https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005389_049269_FI.pdf&sys=m0b1l3

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070&from=LV

[6] https://www.open.online/2022/10/12/vaccino-pfizer-rob-ross-trasmissione-contagio-fc/

[7] art. 4 quinquies, dl. 44/21

[8] Nella sentenza n. 15/2023, la Corte Costituzionale ritiene non irragionevole le norme di introduzione dell'obbligo vaccinale e del "green pass " in base all'argomentazione che "contrariamente all'assunto del giudice rimettente, gli stessi dati esposti nei rapporti dell'ISS menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa; e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale" e che "la scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini" ritenendo dimostrato che "in una situazione caratterizzata da una rapidissima circolazione del virus, i vaccini fossero idonei a determinare una significativa riduzione di quella circolazione", di talché l'imposizione dell'obbligo vaccinale "si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico".

[9] https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2023_4_01_Iannello.pdf

[10] La Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 14/2023 e 15/2023, con identiche argomentazioni, rileva: "Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si sofferma l'ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti- COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari» (pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità della variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS)". Ed ancora : "Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus "..."appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso" (sentenza n. 14/2023).

[11]L'inidoneità di strumento di prevenzione del contagio dei vaccini in commercio è smentita dalla realtà dei fatti conosciuta da tutti comprese le stesse case produttrici dei vaccini (realtà toccata con mano, senza necessità di particolari conoscenze mediche: ad un soggetto viene somministrato il vaccino e poco dopo gli viene diagnosticata l'infezione da SARS-CoV- 2).

[12] Le misure di contenimento adottate da quanto detto dal Consiglio dei Ministri e dal C.T.S.: "due settimane di lockdown e poi torneremo ad abbracciarci, hashtag andrà tutto bene, due mesi per abbassare la curva, chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate, in estate non dobbiamo abbassare la guardia, ad ottobre richiudiamo tutto per salvare il natale, chiudiamo il natale per salvare la pasqua, le mascherine chirurgiche non servono il virus penetra attraversa la garza, portate le mascherine chirurgiche arrivano i vaccini una dose sarà sufficiente, astrazeneca solo per gli anziani, i vaccini vanno conservati a -80 gradi non si possono mischiare e scadono dopo sei mesi, vacciniamo anziani e fragili e ne siamo fuori, mettiamo i colori alle regioni per salvare la campagna vaccinale, astrazeneca anche per gli under 18, Johnson & Johnson basta una dose, Astrazeneca è pericoloso va ritirato, va bene pure mischiare i vaccini, va bene pure conservare a - 15 gradi, una dose non basta serve il richiamo, astrazeneca non è pericoloso può riprendere la campagna vaccinale, due dosi non sono sufficienti a dare una immunità a vita, occorre vaccinare il 60% della popolazione, occorre vaccinare l'80% della popolazione, serve un lascia passare vaccinale, occorre vaccinare il 90% della popolazione, occorre un lascia passare il green pass fino al 31 dicembre 2021, due dosi non danno l'immunità a vita ci vuole la terza dose dopo dodici mesi, terza dose non serve a tutti è necessaria solo per gli immuno depressi, anche per gli anziani, la terza dose per tutti, dopo 180 giorni diminuisce l'efficacia della seconda dose il green pass durerà nove mesi, la terza non prima di sei mesi, la terza dose entro cinque mesi dalla seconda dose"….

Misure adottate, secondo la dichiarazione del Presidente del Consiglio il 25.11.2021 "Grazie ad una evidenza scientifica che è avvenuta abbastanza di recente " (cfr. reclamo art. 700 cpc

[13] Cfr. art. 17 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021 e successive modificazioni.

[14] L'inidoneità dei vaccini in commercio come strumenti di prevenzione del contagio è un fatto che appartiene al normale patrimonio di conoscenze della comunità sociale, in un dato tempo e in un dato luogo, che può essere conosciuto dal giudice senza la necessità di uno specifico accertamento.


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