I profili di responsabilità del centro fitness, la polizza assicurativa e la giurisprudenza in materia

Copertura assicurativa per infortuni in palestra

È una pratica comune nelle palestre richiedere agli iscritti il pagamento di una quota annuale, che include generalmente anche una copertura assicurativa. Queste polizze, adottate nella maggior parte dei centri sportivi, sono destinate a coprire la gran parte degli infortuni che potrebbero accadere durante l'attività fisica.

Tuttavia, è fondamentale informarsi dettagliatamente al momento dell'iscrizione e richiedere una copia delle condizioni della polizza assicurativa per essere chiari su come agire in caso di lesioni.

I centri fitness sono tenuti a garantire la sicurezza dei propri clienti, rispettando le norme relative sia agli spazi che alla conformità delle attrezzature in uso, allo stesso tempo è di fondamentale importanza che il cliente segua le indicazioni per un uso corretto di attrezzi e macchinari.

L'amministratore del centro ha il dovere di assicurare e mantenere gli standard di sicurezza, principalmente attraverso un'attenta e regolare manutenzione.

Inoltre, l'amministratore è anche responsabile del personale che lavora nel centro sportivo; gli istruttori, in particolare, devono possedere una formazione appropriata. Oltre a guidare le varie attività, devono vigilare per prevenire infortuni, come stabilito dalla legge.

Per avere diritto al risarcimento in caso di infortunio, è necessario che l'incidente sia avvenuto all'interno dei locali del centro fitness, che sia stato causato da un evento inevitabile e che si possa comprovare l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dal regolamento del centro.

Se queste condizioni non vengono soddisfatte, l'infortunio potrebbe essere attribuito alla condotta del cliente, con la conseguente perdita del diritto al risarcimento.

Al contrario, se tutte le precauzioni sono state osservate, la responsabilità ricade completamente sul proprietario o gestore del centro, e sarà necessario avviare una procedura legale per il risarcimento dei danni.

Diritto al risarcimento non è automatico

È importante sottolineare che il diritto al risarcimento non è automatico e deve essere valutato accuratamente dall'ente assicurativo.

Saranno esaminate le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio, se è accaduto durante l'esercizio fisico o in altre aree del centro, e se il danno è stato causato dall'attrezzatura, ad esempio se era in cattive condizioni, o a causa di una negligenza dell'istruttore.

Se, ad esempio, durante un allenamento di body building un cliente cade e si frattura il gomito a causa di un pavimento irregolare, la responsabilità è del gestore del centro e il cliente ha diritto al risarcimento. Lo stesso vale se un cliente si infortuna utilizzando una macchina, come la lat machine, a causa di un componente usurato che si rompe durante l'uso. Anche in questo caso, la responsabilità è del gestore.

Tuttavia, se l'infortunio è risultato dalla condotta imprudente del cliente o a causa di un evento del tutto imprevisto e non imputabile al proprietario o al gestore del centro, né al personale, l'infortunato non avrà diritto a un risarcimento. È il caso, ad esempio, di chi cade dalle scale mentre guarda il cellulare o chi scivola in uno spogliatoio, nonostante i cartelli di avvertimento, entrando di corsa su un pavimento appena lavato.

In questi scenari, è improbabile che la responsabilità possa essere attribuita al centro fitness.

In alcune situazioni, la polizza assicurativa può addirittura escludere il risarcimento, anche se l'infortunio è avvenuto all'interno del centro sportivo, se stabilisce espressamente che gli esercizi devono essere eseguiti solo sotto la supervisione dell'istruttore.

Questo riporta al punto iniziale: è cruciale leggere attentamente le condizioni della polizza al momento dell'iscrizione al centro e, in caso di infortunio, agire tempestivamente per rivendicare un adeguato risarcimento.

La responsabilità civile

È chiaro, dunque, che la concezione che il centro sia sempre responsabile per qualsiasi evento infortunistico occorso al cliente sia errata. Non sussiste una responsabilità oggettiva, ma bisogna valutare ogni singolo infortunio per poter stabilire se il titolare/gestore sia tenuto a risponderne. Questo, in base ai parametri di responsabilità esistenti in ambito civile (così come penale).

Rimane fermo che il responsabile del centro sportivo per evitare di incorrere nelle responsabilità civilistiche debba rispettare una serie di obblighi (come garantire la sicurezza dei propri clienti utilizzando attrezzatture e macchinari idonei e assicurando una corretta manutenzione degli stessi; un'adeguata sorveglianza tramite istruttori adeguatamente formati, del cui operato può essere chiamato a rispondere direttamente ex art. 2049 c.c.).

Dal punto di vista probatorio, l'onere della prova grava, ad ogni modo, maggiormente sul centro sportivo, mentre all'infortunato spetterà dimostrare che l'infortunio si è verificato all'interno dello stesso e che non sia dipeso dal caso fortuito, il gestore dovrà provare l'assenza di colpa, ad esempio derivante dall'adozione di adeguate misure di prevenzione (cfr. Cass. n. 858/2008) o di una adeguata vigilanza sulle attività degli allievi (cfr. Cass. n. 31734/2014).

L'istruttore o il gestore di una palestra, infatti, per la Cassazione, è titolare di una posizione di garanzia, a tutela dell'incolumità degli atleti/clienti, sia in forza del principio del "neminem laedere" sia ex art. 2050 c.c. (cfr. Cass. n. 31734/2014). Tuttavia, è anche vero, afferma la giurisprudenza di merito, che nel caso in cui l'atleta subisca un danno in palestra nell'espletamento di attività ginnica, il comportamento del danneggiato vada valutato in termini di concausa ai sensi dell'art. 1227, comma I c.c. (cfr. Trib. Pisa n. 237/2021). È da escludersi, infine, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di una palestra, laddove si sia chiaramente in presenza di un caso fortuito, per nulla riconducibile ad una eventuale inidoneità strutturale della palestra stessa (cfr. Trib. Modena 20.7.2011).


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