- Disegno di legge modifica al Codice della Strada
- La modifica dell'art. 187 c.d.s. (guida sotto l'effetto di stupefacenti)
- Critiche alla modifica dell'art. 187 Cds
Disegno di legge modifica al Codice della Strada
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Il Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023 ha licenziato un disegno di legge per la modifica del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), al dichiarato fine di migliorare la sicurezza stradale, rispettando le esigenze di mobilità dei cittadini ed al contempo assicurando un sistema sanzionatorio equo ed efficace.
Forse in preda all'emozione suscitata dall'incidente avvenuto in Casal Polacco, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha dichiarato "se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso, e ti metti al volante, ti ritiro la patente fino a tre anni e non la vedi più".
Al di là dei proclami fatti a favore di telecamera, le norme del disegno di legge (sotto allegato insieme alla relazione illustrativa) - proprio in tema di guida sotto l'effetto di stupefacenti - appaiono totalmente irrazionali ed inadeguate come mezzo al fine.
Nella relazione illustrativa del disegno di legge di modifica del codice della strada, si legge che «Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, strumenti di quel tipo (cd. "drogometro") non sono ancora realizzabili».
L'Esecutivo, dunque, confessa l'impossibilità attuale di disporre di apparecchi, simili a quelli utilizzati per l'alcoltest, che diano risultati affidabili in termini di accertamento dello stato di alterazione psicofisica indotta dall'assunzione di sostanze stupefacenti.
Come si è pensato di risolvere il problema? Con un gioco di prestigio linguistico consistente nella soppressione, nel nuovo testo dell'art. 187 c.d.s., della frase "in stato di alterazione psicofisica".
La modifica dell'art. 187 c.d.s. (guida sotto l'effetto di stupefacenti)
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In altri termini, il nuovo art. 187 c.d.s. consentirà il ritiro della patente anche a prescindere dallo stato di alterazione psicofisica, la quale diviene irrilevante sotto il profilo probatorio, ove il conducente risulti positivo ad accertamenti con i "drogometri" di dubbia attendibilità.
Innanzi tutto non è chiaro come possano essere tarati gli eventuali apparecchi portatili in dotazione alla polizia stradale, se già la relazione illustrativa confessa l'inaffidabilità dei "drogometri".
In secondo luogo sfugge il criterio in base al quale gli agenti di polizia stradale - i quali normalmente non sono laureati in medicina - possano selezionare i conducenti da sottoporre ai test antidroga, dato che dal nuovo art.187 c.d.s. è stata espunta la rilevanza dello stato di alterazione psicofisica.
Si passa dunque dal diritto alla premonizione.
In terzo luogo, l'esclusione per legge della rilevanza probatoria della situazione di fatto, ossia la sussistenza o meno di uno stato di alterazione psicofisica, è suscettibile di violare gli artt.3 e 24 della Costituzione, sia per l'irragionevolezza in sè della disposizione, sia perchè, non esistendo mezzi diagnostici infallibili, tanto meno i "drogometri", l'unico mezzo difensivo a disposizione del conducente per dimostrare di essere "compos sui" è proprio l'assenza di sintomi ed alterazione dei sensi causata all'assunzione di sostanze stupefacenti.
Ma vi è di più.
Ove, nell'immediatezza, non sia possibile procedere agli approfondimenti diagnostici «di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo» (novellato comma 5 bis).
E' ragionevole ritenere che, nel corso dei controlli lungo le strade urbane ed extraurbane, difficilmente la polizia avrà modo di procedere ad accertamenti più approfonditi di quelli permessi dai «drogometri» portatili.
Infine, il comma 5 ter prevede anche l'inversione dell'onere della prova (che si preannuncia diabolica per l'irrilevanza dell'assenza di alterazioni psicofisiche) poichè «il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni».
Critiche alla modifica dell'art. 187 Cds
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In conclusione, ove l'art. 187 c.d.s. fosse approvato nell'attuale formulazione, un conducente privo di alterazioni dovute all'uso di sostanze stupefacenti e dunque perfettamente in grado di condurre un mezzo, rischierebbe il ritiro della patente ove risultasse positivo ad un controllo imposto arbitrariamente da agenti troppo "zelanti" che gli imponessero, sulla base di nessun indizio fattuale, un test con un inaffidabile «drogometro».
Lo sfortunato si vedrebbe non solo privato della patente, ma perfino del proprio veicolo in quanto (in assenza di altro conducente prontamente reperibile) questo «è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo» (nuovo comma 5 ter).
La «stupefacente» novella, infine, si presta ad usi maliziosi e "sudamericani" poichè - obliterata la rilevanza dei sintomi di alterazione psicofisica - basterà sottoporre a «drogometro» un personaggio scomodo, per liquidarlo come un soggetto "strafatto", privandolo così del buon nome e della credibilità dinanzi alla società intera.
Certamente si condividono i dichiarati intenti della novella de qua, anzi il sottoscritto (che non fuma neppure il tabacco) precisa di essere a prescindere contrario al consumo di stupefacenti - sia "leggeri" che "pesanti".
Tuttavia bisogna oggettivamente ammettere che il problema degli incidenti stradali causati dai tossicomani non può essere risolto con norme incostituzionali che prevedano l'uso di strumenti diagnostici dichiaratamente inattendibili ed al contempo neghino il valore probatorio del riscontro fattuale.
Una tecnica legislativa che obliterasse il valore probatorio del fatto ridurrebbe il diritto a pura ideologia.
Avv. Roberto De Petro (foro di Palermo)
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