Per la Cassazione, il difensore non può autenticare la croce dell'imputato analfabeta, perché il crocesegno non è equipollente alla sottoscrizione ed è inoperante la funzione stessa dell'autenticazione

Autentica crocesegno del difensore

L'avvocato non può autenticare la croce dell'imputato analfabeta. Così la prima sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 17508/2023 (sotto allegata).

Nella vicenda, il presidente del Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, in quanto il difensore aveva autenticato il crocesegno apposto dal condannato in calce all'istanza stessa. A ragione della decisione poneva il principio, espresso dalle Sezioni Unite (cfr. n. 22 del 25 novembre 1998), secondo cui nella nozione di pubblico ufficiale abilitato, a norma dell'art. 110, comma terzo, c.p.p., ad annotare, in fine di un atto scritto, che il suo autore non lo firma perche? non e? in grado di scrivere, non e? compresa espressamente, ne' puo? farsi rientrare in via di interpretazione, la figura del difensore, a nulla rilevando che ad esso l'art. 39 disp. att. stesso codice attribuisca il potere di autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali sia previsto il compimento di tale formalita?, in quanto l'autenticazione e? atto con cui il pubblico ufficiale si limita ad attestare che la sottoscrizione e? stata apposta in sua presenza, mentre l'attestazione che un anonimo segno di croce proviene da una certa persona anziche? da qualunque altra costituisce esercizio di una potesta? certificativa esulante dal potere eccezionalmente riconosciuto al difensore solo in presenza di un atto regolarmente sottoscritto".

L'imputato, a mezzo del difensore, adisce il Palazzaccio deducendo violazione dell'art. 39 disp. att. c.p.p.

Detta norma si riferisce all'autenticazione degli atti per i quali il codice di rito prevede tale formalita?, sicche? ritenere non compresa in tale disposizione l'autentica da parte del difensore al segno di croce apposto dal proprio assistito, analfabeta, restringe indebitamente un diritto.

Rileva, inoltre, che, il provvedimento impugnato non e? stato notificato al difensore, avendo il giudice specializzato erroneamente ritenuto nulla ovvero invalida anche la nomina del difensore, siccome apposta in calce all'istanza di am m issione alle m isure alternative alla detenzione, in contrasto con la giurisprudenza di legittimita? secondo cui la nomina del difensore di fiducia fatta dall'imputato con dichiarazione scritta, anche se mancante di autenticazione, e? valida poiche? detto requisito non e? richiesto dall'articolo 96 cod. proc. pen.

Per gli Ermellini, le censure sono infondate. La S.C. riafferma quindi il principio di diritto, richiamato nel provvedimento impugnato e consolidato nella giurisprudenza di legittimità.

Diversamente da quanto affermato nel ricorso, infatti, spiegano i giudici, "in tema di? significato da attribuire ai termini 'autentica' e 'autenticazione', il problema che qui si pone e? quello della natura del 'crocesegno' che e? un semplice elemento grafico convenzionale indicante che una persona non sa scrivere. Come tale, non essendo idoneo all'individuazione del suo autore, non puo? costituire equipollente della sottoscrizione, con la conseguenza che deve ritenersi inoperante la funzione stessa dell'autenticazione".

Va difatti esclusa, "nei riguardi dell'analfabeta, sia l'applicabilita? dell'art. 110, terzo comma c.p.p., che si riferisce alla persona che non e? in grado di scrivere per causa diversa dall'analfabetismo, sia l'applicabilita? dell'art. 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che conferisce al difensore il mero potere di autenticazione della sottoscrizione e non anche quello di formazione dell'atto di nomina che, nel caso specifico, deve necessariamente essere ricevuto da!l pubblico ufficiale a cio? autorizzato, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.p.".

Per tali ragioni e? inammissibile l'impugnazione proposta dall'analfabeta il cui "crocesegno" cui il difensore abbia apposto la dicitura "e? autentica", del quale ultimo difetta la legittimazione alla proposizione del gravame. Per cui, il ricorso è rigettato.

Scarica pdf Cass. n. 17508/2023

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