Cassazione: ok al legittimo impedimento via pec
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Cassazione: ok al legittimo impedimento via pec

Per la S.C., è valida la comunicazione di legittimo impedimento via pec se regolarmente ricevuta anche se non depositata in cancelleria

Legittimo impedimento via pec

E' valida la comunicazione di legittimo impedimento inviata via Pec se regolarmente ricevuta, anche se non depositata in cancelleria. E' quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 17512/2023 (sotto allegata) decidendo sul ricorso di un uomo, avverso il rigetto, da parte del tribunale di sorveglianza di Roma, dell'istanza della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Nella vicenda, l'uomo aveva adito il Palazzaccio, lamentando l'omessa valutazione della tempestiva e documentata richiesta del difensore di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a concorrente impegno professionale, fatta pervenire a mezzo posta elettronica certificata.
Per gli Ermellini il ricorso è fondato. Invero, affermano, va data continuità al principio di recente puntualizzato in sede di legittimità, secondo cui «Nel procedimento camerale davanti al tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio dell'udienza il legittimo impedimento del difensore purche^(cc81) prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata» (cfr. ex multis, Cass. n. 15868/2021).

E', dunque, ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo di posta elettronica certificata "atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, è rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice". Per cui, affermano ancora i giudici della S.C., deve ritenersi "superato l'orientamento che aveva accolto l'opposta soluzione, per la quale le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni e istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione" (cfr. Cass. n. 2951/2019).

Il parametro normativo di riferimento, quando occorra apprezzare la ritualità dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento difensivo, è l'art. 420-ter, comma 5, c.p.p., che trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza. In forza di tale disposizione, osservano dalla S.C., "quel che importa è che il legittimo impedimento sia stato prontamente comunicato, a nulla rilevando invece la modalità con cui esso sia stato posto a conoscenza del giudice". Per le istanze di rinvio per legittimo impedimento, "non essendo imposto il deposito in cancelleria - dunque può - valere la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, con l'unica conseguenza, in tal caso, che incombe sulla parte o sul soggetto richiedente l'onere di accertare che l'istanza sia pervenuta effettivamente nella sfera di disponibilità del giudice".

Una volta che si accerti, come nel caso di specie, "che l'istanza, pur spedita a mezzo pec sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice - - concludono i giudici annullando l'ordinanza impugnata - non può escludersi che questi abbia l'obbligo di prenderla in esame. L'onere che incombe alla parte istante di accertarsi che l'istanza sia entrata nella sfera di disponibilità che, come prima detto, qualifica le situazioni in cui sia inviata a mezzo pec e non depositata in cancelleria, può dirsi certamente adempiuto con la verifica che sia pervenuta alla cancelleria. Non altro può pretendersi al soggetto istante, che non può essere onerato di controllare i passaggi interni all'ufficio del giudice, in forza dei quali l'istanza sia posta alla sua diretta cognizione dalla cancelleria".




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