Per gli Ermellini è integrato il reato di ricettazione e non quello di incauto acquisto se si usa un telefono rubato senza giustificazione sulla provenienza

Reato di ricettazione e di incauto acquisto

L'uso di un telefono rubato e l'assenza di una qualsiasi giustificazione del possesso di cosa proveniente da delitto fa sì che si ritenga integrato il reato di ricettazione piuttosto che quello di incauto acquisto. Questo quanto si ricava dalla sentenza n. 7791/2023 (sotto allegata) della Cassazione.

A ricorrere al Palazzaccio è un uomo condannato in appello per il reato di cui all'art. 648 c.p., comma 2.

A mezzo del proprio difensore, l'uomo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 c.p. quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. Piuttosto, con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita alla condotta posta in essere, sostiene che la stessa sarebbe al più riferibile alla fattispecie di cui all'art. 712 c.p.

Per la seconda sezione penale, però, il ricorso è inammissibile.

Le doglianze difensive contenute nei primi due motivi di ricorso volte a contestare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la qualificazione giuridica dello stesso, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono, infatti, manifestamente infondate.

La Corte territoriale, "con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, valorizzando i tabulati telefonici che comprovano l'uso dell'apparecchio telefonico e l'assenza di qualsivoglia giustificazione del possesso di cosa proveniente da delitto - scrivono gli Ermellini - ha dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria e ha così fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa sia in ordine alla responsabilità del ricorrente che quanto alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, in ciò conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità" (cfr. tra le altre, Cass. n. 20193/2017).

Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, "non sono consentite in quanto una diversa lettura, fondata peraltro su di una differente valutazione delle prove, è preclusa in sede di legittimità".

Dosimetria della pena

Nulla di fatto neanche sulla contestazione relativa alla dosimetria della pena nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche: per i giudici della S.C., la sentenza

impugnata ha fatto buon governo della legge penale e dato conto delle ragioni che hanno guidato al diniego delle stesse, tenendo conto della proporzionalità della pena al fatto contestato e del precedente penale recente. Ciò anche considerato che, come più volte rilevato nella sentenza impugnata, "il ricorrente non ha in realtà fornito alcuna giustificazione circa la provenienza del telefono cellulare".

Per cui, ricorso inammissibile.

Scarica pdf Cass. n. 7791/2023

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