Sono soggette alla tassazione separata le somme spettanti a titolo di arretrati dopo che il giudice ha provveduto alla rivalutazione delle somme dovute dall'ex coniuge a titolo di mantenimento

Tassazione separata per gli arretrati dell'assegno di mantenimento

La Cassazione, nell'ordinanza n. 3485/2023 (sotto allegata) fornisce interessanti chiarimenti sulla tassazione separata degli arretrati dell'assegno di mantenimento.

Una ex moglie percepisce l'assegno periodico che l'autorità giudicante ha posto a carico dell'ex coniuge. Dopo la revisione giudiziale dell'assegno esperisce azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto è stato rivalutato dal giudice. La stessa percepiva in una soluzione unica la rivalutazione degli arretrati e detta somma veniva dalla stessa esposta in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2008, coincidente con il periodo di incasso effettivo.

Chiedeva poi la tassazione separata e il rimborso di quanto versato in eccesso impugnando il rifiuto dell'Agenzia in quanto, per la stessa "trattasi di percezione in unica soluzione della differenza fra quanto spettante in via definitiva e quanto percepito come assegno periodico in via provvisoria, cui affermava l'applicazione del regime previsto per gli assegni periodici."

La richiesta veniva rigettata in primo grado e riformata parzialmente in appello. Per la Corte la somma versata altro non era che il versamento in una soluzione unica degli arretrati, soggetti a Irpef se pagati alla scadenza naturale.

La somma riguarda un assegno riferito a differenze relative ad annualità precedenti e per la Corte di appello l'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi che si occupa della tassazione separata non fa menzione dell'ipotesi per cui è causa, ma contiene un riferimento generico agli emolumenti arretrati art. 50, che comprende anche gli assegni di mantenimento per il coniuge e non per i figli dopo la separazione o il divorzio nella misura stabilita da provvedimenti giudiziali.

Ricorre contro la decisione della Corte di Appello l'Avvocatura generale dello Stato con il quale si nega che la somma in oggetto si corrisposta una tantum negando altresì che la stessa possa essere equiparata a un compenso o a una indennità ai fini della tassazione separata.

Motivo che la Cassazione ritiene infondato perché la Corte di Appello ha chiarito che nel caso di specie "non fosse il versamento in unica soluzione per assolvere e liquidare l'onere di mantenimento, bensì il versamento di unica soluzione di arretrati sui predetti assegni periodici, dovuti alla rivalutazione disposta per ordine del giudice."

L'art. 17 TUIR prevede infatti la tassazione separata solo per emolumenti che si riferiscono ad anni precedenti e percepiti in virtù di sentenze accordi collettivi o fatti che prescindono dalla volontà delle parti, escludendo in questo modo in quale anno di imposta far ricadere la tassazione dei proventi. Ai proventi da lavoro sono assimilati gli oneri deducibili di cui all'art. 10 in cui sono individuati gli assegni di mantenimento per il coniuge come stabiliti dal giudice. Corretta quindi per gli Ermellini la tassazione separata dell'assegno per cui è causa.

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