Legittimo l'accertamento e quindi la multa irrogata a chi supera il limite di velocità se l'apparecchio che l'ha rilevata è omologato e tarato, nessuna distanza minima invece è richiesta per la distanza dal segnale

Telelaser omologato e tarato ma non conta la distanza dal cartello

Non è necessario che il rilevatore elettronico della velocità sia posto a una misura fissa dal segnale che ne annuncia la presenza. La legge non stabilisce una distanza fissa, lasciando la scelta alla ragionevolezza degli agenti accertatori. Questo il principio desumibile dall'ordinanza della Cassazione n. 2653/2023 (sotto allegata) al temine della vicenda sotto descritta.

Un conducente ricorre al GdP per contestare il verbale da cui risulta a suo carico la violazione dell'art. 142 comma 9 bis CdS, per aver tenuto una velocità di 174Km/h in un tratto di strada con il limite di 90 Km/h.

Ricorso che viene respinto e che il conducente ripropone in appello, che lo respinge una seconda volta. Per il Tribunale, il telelaser è stato sottoposto regolarmente alla tempestiva omologazione e a successiva taratura periodica. Infondato per il Giudice il rilievo del conducente sul mancato rispetto di una distanza minima tra il punto di installazione della segnaletica e la posizione dello strumento per la rilevazione elettronica della velocità.

Il conducente però non desiste e impugna la decisione anche in Cassazione innanzi alla quale solleva ben 5 motivi di doglianza, che però gli Ermellini ritengono infondati e inammissibili.

La Suprema Corte di legittimità rileva, prima di tutto, che il telelaser, sottoposto a omologazione e a regolare taratura periodica risultava in effetti legittimamente utilizzabile per l'accertamento della velocità anche nel momento in cui è stato utilizzato per rilevare la violazione dei limiti di velocità da parte del conducente.

Inammissibile invece il motivo con il quale il conducente ha contestato il mancato rispetto della distanza della segnaletica di preavviso rispetto al punto di rilevamento della violazione.

Conclusione con cui la Cassazione dimostra di condividere la decisione del giudice dell'appello, che in motivazione, ha avuto modo di rilevare l'infondatezza del motivo con cui è stata contestata l'osservanza dell'obbligo di preavviso segnaletico in quanto, nel caso di specie, l'accertamento è stato svolto dalla pattuglia intervenuta sul posto, con rilevazione della velocità del mezzo a 467 metri di distanza, stante la mancata necessità di rispettare una distanza minima fissa per legge se "ragionevolmente adeguata (tale dovendosi ritenere quella osservata nel caso di specie), tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico."

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