Nella battaglia tra coniugi per avere più diritti sui figli, i minori vengono troppo spesso coinvolti nei conflitti dei genitori, negativa per loro anche la nuova compagna del padre, con la quale va limitata la frequentazione

Limiti alla frequentazione dei figli con la nuova compagna del padre

Nel respingere il ricorso di un padre la Cassazione con l'ordinanza n. 2001/2023 (sotto allegata) conferma la decisione della Corte di Appello, che nel rivedere le modalità di frequentazione dei minori con i rispettivi genitori ha posto dei limiti alla frequentazione degli stessi con la nuova compagna del padre. Vediamo perché.

Una mamma agisce in giudizio per chiedere la modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori stabilite in sede di separazione. Dopo che l'ex marito ha intrapreso una nuova convivenza, la donna rileva uno stato di malessere nei figli che ha richiesto un sostegno psicologico.

La nuova compagna ha già due figli e i propri sono stati introdotti troppo rapidamente nel nuovo nucleo familiare, in cui sono presenti situazioni conflittuali in cui i bambini vengono coinvolti.

Il padre dei bambini, nell'opporsi alle richieste della donna, fa presente a sua volta che il nuovo convivente dalla moglie è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti, nega la nuova convivenza e chiede quindi che venga inibito ai figli di frequentare quest'uomo fino alla definizione del procedimento penale.

Chiede inoltre un ampliamento dei tempi di frequentazione e di permanenza dei bambini presso di sé, con previsione del pernottamento nella domenica del week-end di sua competenza.

Dopo la CTU psicologica i figli restano collocati in via prevalente presso la madre e vengono apportati cambiamenti alla frequentazione con il padre, disponendo che la frequentazione con la nuova compagna debba essere limitato a un pomeriggio a settimana e in presenza del genitore.

Decisione che il padre però non accetta, tanto che presenta reclamo alla Corte di Appello di Torino, chiedendo l'ampliamento del proprio diritto di visita. Da parte sua la madre resiste in giudizio chiedendo il rigetto delle richieste avanzate dall'uomo. Acquisita la relazione dei servizi sociali, ritenuta superflua l'ulteriore CTU e l'ascolto dei minori la Corte modifica quanto disposto in precedenza, invitando la madre a non ospitare e frequentare il nuovo compagno quando ci sono i bambini.

Decisione che ancora una volta viene impugnata dal padre dei minori con ricorso che viene rigettato dalla Cassazione, evidenziando in sentenza i meccanismi patologici del rapporto tra il padre e la nuova compagna, capace di forti strumentalizzazioni nei confronti dei minori, spesso coinvolti nei conflitti e nelle dinamiche degli adulti. Situazione che quindi comporta la conferma della decisione impugnata.

Scarica pdf Cassazione n. 2001/2023

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