La Cassazione enuncia il principio di diritto per il quale la produzione in giudizio di un documento in formato nativo digitale non richiede la attestazione di conformità all'originale perché la produzione avviene già in originale

Atto nativo digitale e attestazione di conformità

Nell'ordinanza n. 981/2023 (sotto allegata) la Cassazione sancisce un interessante principio in materia di processo telematico, ossia che quando si produce un atto nativo originale, non è necessaria l'attestazione di conformità all'originale, perché la produzione di fatto avviene in originale.

Vediamo qual è la vicenda da cui trae fondamento questo principio.

L'Agenzia delle Entrate notifica ad un contribuente un avviso di accertamento, che il destinatario impugna davanti alla CTP, che annulla l'atto perché non ritiene provata l'evasione contestata.

Decisione che l'Agenzia delle Entrate appella anche se anche in questa sede non vede accolte le proprie ragioni. Per la CTR manca la prova della notificazione dell'appello perché non è stata attestata la conformità dell'atto, dei suoi allegati e della ricevuta di attestazione e di consegna da parte del difensore dell'ente impositore appellante.

L'Agenzia delle Entrate non desiste e ricorre in Cassazione, contestando la motivazione della CTR, che a suo dire, erra nel ritenere inesistente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello per assenza di attestazione della autenticità del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna, prodotti tutti in formato digitale.

La Cassazione accoglie la doglianza dell'Agenzia delle Entrate. La CTR ha rigettato la doglianza dell'Agenzia partendo da un presupposto del tutto errato, ossia che il difensore abbia estratto e depositato copia analogica dell'atto di notifica e dei successivi documenti relativi al procedimento di notificazione.

Ragione per la quale, gli Ermellini affermano il seguente principio: "quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo processuale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità, all'originale dell'atto prodotto dal difensore".

Scarica pdf Cassazione n. 981/2023

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