Non è sufficiente l'attestazione digitale in quanto le disposizioni sul deposito telematico non operano nel giudizio di legittimità

di Valeria Zeppilli - La copia analogica della sentenza telematica di appello impugnata in Cassazione e depositata a tale ufficio dal ricorrente va necessariamente sottoscritta in maniera autografa dal difensore, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge numero 179/2012.

A tal fine, come ricordato dalla Corte di cassazione con sentenza numero 28473/2017 (qui sotto allegata), non è sufficiente la sottoscrizione digitale ma è indispensabile quella manuale, non essendo operative nel giudizio di legittimità le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali.

Se quindi, come nel caso deciso con la pronuncia in commento, il difensore omette di autografare l'attestazione di conformità della sentenza impugnata all'originale informatico, la copia depositata non è idonea a tener conto della copia autentica e, di conseguenza, il ricorso proposto deve essere dichiarato improcedibile.

Trasmissione della sentenza via p.e.c.

La Cassazione ha inoltre precisato che la circostanza che la sentenza impugnata sia stata trasmessa al difensore dalla Cancelleria della Corte d'appello a mezzo p.e.c. è una circostanza comunque inidonea a essere considerata come un'attestazione di autenticità: pur in presenza di tale notifica, il difensore resta comunque gravato dall'onere di attestare in maniera autografa la conformità del documento all'originale digitale.

Corte di cassazione testo sentenza numero 28473/2017
Valeria Zeppilli

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