La Suprema Corte ribadisce la necessità del deposito anche della copia analogica del messaggio pec munito di attestazione di conformità ex lege n. 53/94

di Lucia Izzo - Laddove la notifica del ricorso per Cassazione avvenga in via telematica, è sempre necessario, ai fini di procedibilità dello stesso ricorso, che il difensore depositi in cancelleria copia analogica munita di attestazione di conformità del messaggio PEC con il quale ha ricevuto la notifica del provvedimento impugnato, nonchè di quest'ultimo e della relazione di notifica allegati al messaggio.

La vicenda

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 7525/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso presentato contro una sentenza della Corte d'Appello di Roma in materia di risarcimento danni per inadempimento.


Contro tale provvedimento è proposto ricorso in Cassazione, ma, prima di addentrarsi nell'esame delle doglianze, gli Ermellini ritengono doveroso rilevare un aspetto pregiudiziale, attinente alla procedibilità del ricorso stesso.


In sostanza, la ricorrente ha mancato di depositare, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, la relata della notificazione (che si afferma essere avvenuta via P.E.C.) in copia anch'essa autentica, così verificandosi una violazione dell'art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.

Cassazione: ricorso via PEC improcedibile se manca l'attestazione di conformità

All'uopo il Collegio richiama il consolidato principio secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, il difensore che propone ricorso in sede di legittimità dovrà, nel rispetto di quanto imposto a pena d'improcedibilità dall'art. 369 cit., depositare nella cancelleria della Corte di Cassazione copia analogica, con attestazione di conformità (ex lege n. 53/1994) del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio.


Nel caso di specie, invece, nonostante fosse stata prodotta, oltre alla copia del provvedimento in questione (con regolare certificazione di conformità all'originale rilasciata dalla cancelleria), copia cartacea del messaggio di P.E.C. e dei relativi allegati (tra cui provvedimento e relazione di notifica), è mancata però qualsivoglia attestazione di conformità.


Neppure è stato possibile acquisire aliunde la copia autentica della relazione di notifica della gravata sentenza, non avendo la controricorrente allegato tale documento, né risultando lo stesso presente agli atti del fascicolo di ufficio.


Pertanto, la notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza essendo stata effettuata oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza e ciò determina la sua improcedibilità.



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