È necessario estrarre una copia analogica dell''originale digitale che si trova sul fascicolo informatico e attestarne la conformità

di Valeria Zeppilli - L'articolo 369 del codice di procedura civile prescrive che, all'atto del deposito del ricorso presso la Corte di cassazione, va depositata anche, tra i vari documenti, una copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con l'eventuale relazione di notificazione.

A tal proposito la Cassazione, con sentenza numero 26520/2017 (qui sotto allegata), ha chiarito che se non è disponibile la copia con attestazione di conformità rilasciata dalla cancelleria, il difensore del ricorrente deve estrarre una copia analogica dell'originale digitale della sentenza che si trova sul fascicolo informatico e, quindi, attestare la conformità dell'una all'altro mediante sottoscrizione autografa.

Il che vuol dire che l'avvocato deve guardarsi bene dal limitarsi ad apporre l'attestazione di conformità direttamente sul provvedimento che sia stato eventualmente notificato in maniera telematica, in quanto tale modus operandi non soddisfa le condizioni richieste dalla legge.

In caso di notifica a mezzo p.e.c., quindi, gli oneri di autenticazione gravanti sull'avvocato sono due: egli deve certificare sia la conformità all'originale del provvedimento impugnato che sia stato estratto dal fascicolo telematico, sia la conformità all'originale delle copie cartacee della notifica telematica che ha ricevuto.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte di cassazione era stata interessata di un ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione

da parte di quattro esecutati che lamentavano l'accoglimento solo parziale da parte del Tribunale di Milano della loro opposizione agli atti esecutivi basata su un provvedimento di approvazione del Giudice dell'esecuzione del progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di alcuni loro immobili.

Contestualmente al ricorso, tuttavia, il loro difensore aveva depositato in cancelleria solo la copia della sentenza che controparte aveva notificato. Ma questa, come visto, non basta, neppure se reca l'attestazione di conformità: il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile.

Cassazione testo sentenza numero 26520/2017
Valeria Zeppilli

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