Inesistente la notifica a mezzo pec effettuata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione al contribuente da un indirizzo di posta elettronica che non è iscritto nell'elenco pubblico, nell'indice della PA e non compare sul sito istituzionale dell'Ader

Notifica pec intimazione di pagamento e mittente non identificato

Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 378/2023 (sotto allegata), accogliendo l'opposizione di una S.r.l. alla notifica di una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali, la dichiara inesistente.

La S.r.l. ha infatti eccepito all'Agenzia delle Entrate Riscossione l'inesistenza della notifica dell'atto di intimazione di pagamento e delle relative cartelle e ha dedotto anche la mancata notifica dei v.a.v., ossia dei verbali di accertamento, presupposti delle cartelle.

L'Ader si era difesa sostenendo che la notifica delle cartelle esattoriali, ad accezione di una, si era realizzata a mezzo pec.

Il Giudice di pace adito però ha rilevato che la notifica è stata effettuata da una casella di posta elettronica sconosciuta, che non è presente nell'elenco pubblico, nell'indice della PA e neppure sul sito istituzionale dell'Agenzia, in violazione di quanto previsto dal DPR n. 68/2005 e dal Dlgs n. 82/2005, art. 6 ter.

A inficiare la notifica è quindi il ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ad un indirizzo che non risulta censito.

La notifica effettuata non può ritenersi dunque dotata dell'efficacia autoritativa e giuridica prevista per gli atti di imposizione, ossia la necessaria identificazione del mittente.


Si ringrazia l'Avv. Gian Luca Proietti Toppi per l'invio della sentenza

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