La CGUE non ravvisa ostacoli nella normativa statale che prevede la trasmissione dei dati contrattuali delle locazioni turistiche brevi stipulate tramite Airbnb all'Agenzia delle Entrate per applicare il prelievo alla fonte

Intermediazione locazioni turistiche brevi e dati al fisco

La CGUE con la sentenza del 22 dicembre 2022 (sotto allegata) ha posto fine alla causa C 83/21 su un aspetto fiscale che riguarda l'attività di intermediazione di Airbnb in relazione alle locazioni di breve durata a scopo turistico.

Davanti alla CGUE viene infatti sollevata domanda pregiudiziale sull'interpretazione di diverse norme, tra cui figura l'art. 56 TFUE nell'ambito di una controversia insorta tra Airbnb Ireland UC plc e Airbnb Payments UK Ltd e l'Agenzia delle Entrate.

La questione riguarda in particolare la legittimità di un istituto del diritto italiano sul regime fiscale dei servizi di intermediazione immobiliare per le locazioni turistiche brevi.

Al termine di una sentenza di più di 20 pagine la CGUE conclude, per quanto riguarda l'interpretazione del suddetto art. 56 TFUE, che lo stesso non impedisce alla legislazione di uno Stato membro di prevedere la raccolta e la comunicazione all'amministrazione fiscale (in relazione all'attività di Airbnb per le locazioni turistiche di durata non superiore ai 30 giorni), dei dati che riguardano i contratti stipulati a mezzo intermediario per gli immobili situati nel suo territorio.

Nel caso in cui i prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi o siano intervenuti nella loro ricezione, la norma non impedisce il prelievo alla fonte dell'imposta dovuta sulle somme versate dai conduttori ai locatori, per poi versare il tutto all'Erario.

Scarica pdf Curia sentenza 22.12.2022

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