La Corte D'Appello di Bologna revoca integralmente un decreto ingiuntivo per mancata produzione di tutti gli estratti conto

Revoca decreto per mancata produzione estratti conto

La Corte D'Appello di Bologna, con sentenza del 12.7.2022, in applicazione dei principi di legittimità inerente il corretto riparto dell'onere probatorio, ha disposto la revoca integrale del decreto ingiuntivo per mancata produzione di tutta la serie degli estratti conto, riformando la Sentenza di primo grado che aveva fatto applicazione del c.d. "saldo zero".

La vicenda

La vicenda sottoposta alla Corte D'Appello di Bologna ha riguardato principalmente le conseguenze derivanti dalla mancata produzione della serie completa degli estratti conto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Visto che in primo grado il Tribunale aveva disposto una CTU utilizzando la documentazione incompleta prodotta dalla Banca ed azzerando il saldo intermedio, l'appellante (assistito dallo scrivente avvocato, esperto di diritto bancario), che rivestiva la qualità di fideiussore, ha chiesto la riforma della sentenza deducendo l'impossibilità di ricostruire il saldo finale.

No al criterio del saldo zero

La Corte D'Appello di Bologna ha ritenuto fondato il principale motivo di opposizione richiamando, in proposito, i principi di diritto già espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza 11543/2019.

Ed allora, pur ritenendo in linea generale ammissibile la ricostruzione di un rapporto di conto corrente utilizzando il c.d. "saldo zero", ossia azzerando il saldo intermedio quando la presenza di precedenti addebiti illegittimi lo renda inattendibile, ha altresì precisato come tale criterio non possa applicarsi in maniera indiscriminata.

Difatti, quando l'opponente deduca che il primo saldo riportato dall'estratto conto intermedio, sarebbe potuto essere stato anche a credito per un imprecisato importo, in ragione di precedenti illegittimi addebiti, allora in tale ipotesi non si potrebbe fare applicazione del c.s. saldo zero ma si dovrebbe disporre la revoca integrale del decreto ingiuntivo.

Difatti, come accaduto nel caso di specie, l'applicazione del "saldo zero" aveva determinato un ingiustificato vantaggio per la banca che si era vista ridurre di poco il saldo ingiunto pur se aveva omesso di produrre circa 7 anni e mezzo di estratti conto.

In ragione di tale importante carenza documentale, il procuratore dell'opponente appellante, ha dedotto come l'applicazione di somme indebite per un arco temporale così significativo avrebbe potuto certamente portare il primo saldo intermedio in positivo.

In accoglimento di tale doglianza, la Corte D'Appello, ha richiamato i suddetti principi di Legittimità, in base ai quali, "in mancanza di elementi idonei ad escludere che il saldo iniziale, a debito del cliente, riportato nel primo degli estratti conto prodotti, possa convertirsi, per quanto appena detto, in un saldo positivo di importo imprecisato, essa non potrà certamente aspirare a un azzeramento del saldo stesso".

Ne ha quindi concluso che, "L'operazione contabile di neutralizzazione del saldo negativo riportato nel primo degli estratti conto prodotti non appare pertanto giustificata, anche in considerazione della rilevanza della parte del rapporto non documentata dagli estratti conto (oltre sette anni) e dovendo ritenersi la sussistenza alla medesima data di un credito del correntista il cui ammontare è impossibile accertare".

Per le suddette ragioni, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha integralmente revocato il decreto ingiuntivo.

Alessio Orsini
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