Quando in un giudizio la questione di rito è l'unica trattata e la stessa definisce il giudizio per determinare il compenso dell'avvocato si deve tenere conto del valore sostanziale della controversia

Valore sostanziale se la causa è definita da una questione di rito

Se in una causa viene trattata una sola questione processuale e la stessa definisce anche il giudizio il compenso dell'avvocato va determinato in base al valore sostanziale della controversia, considerare il valore indeterminabile provocherebbe un aumento eccessivo dei costi. Questa la precisazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. n. 35557/2022 (sotto allegata).

La decisione pone fine a una controversia che inizia con la decisione con cui il Gdp dispone la cancellazione della causa dal ruolo intrapresa per il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale.

Gli attori impugnano la decisione, ma il Tribunale la rigetta perché l'ordinanza non è impugnabile, l'unico rimedio a loro disposizione è rappresentato dalla riassunzione della causa.

La Cassazione adita cassa con rinvio la decisione, precisando che contro il provvedimento di cancellazione della causa sono ammessi i mezzi ordinari di impugnazione.

Il Tribunale in sede di rinvio dichiara quindi nullo il provvedimento di estinzione e rimette la causa al giudice di primo grado, condannando la resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello, di Cassazione e di quello svoltosi davanti a se, spese distratte in favore del procuratore antistatario.

I soccombenti nel ricorrere in Cassazione lamentano la decisione relativa alle spese, rilevando la violazione dei minimi tariffari nel disporre la liquidazione dei compensi dell'avvocato.

La Cassazione nel decide sul motivo sollevato precisa in pratica che, quando, come nel caso di specie, l'unica questione trattata è di natura processuale e definisce la causa, per determinare il compenso dei difensori si deve tenere conto del valore sostanziale della controversia, se si considerasse il valore indeterminabile come parametro gli importi lieviterebbero in misura eccessiva.

Scarica pdf Cassazione n. 35557/2022

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