Per la Cassazione la liquidazione degli onorari per l'assistenza legale è indipendente dalla statuizione che condanna il soccombente al pagamento di spese e onorari

di Valeria Zeppilli - L'obbligo del cliente di corrispondere all'avvocato gli onorari per l'assistenza legale ricevuta prescinde dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali. Infatti, come ricordato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza numero 5224/2018 (qui sotto allegata), "la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente ... è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa".

La compensazione non conta

Se quindi la sentenza opera una parziale compensazione delle spese, tale aspetto non rileva ai fini della quantificazione della parcella del legale. Si tratta, infatti, di un aspetto che riguarda solo il rapporto processuale tra le parti e non quello sostanziale che si crea tra le stesse e i rispettivi difensori.

Di conseguenza, la liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo stesso non è vincolata in alcun modo dal regolamento delle spese compiuto dal giudice nell'ambito del contenzioso patrocinato dal legale.

La vicenda

La recente pronuncia della Corte di cassazione è stata originata dall'impugnazione proposta da un avvocato avverso la decisione del Tribunale di Nocera inferiore di rigettare il suo ricorso per la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta in favore di due clienti nell'ambito di due controversie civili. Il giudice a quo, più precisamente, aveva ritenuto che gli importi dovuti dai clienti all'avvocato fossero quelli derivanti dalla liquidazione operata nel giudizio di merito, senza tenere conto, tra le altre cose, del fatto che tale liquidazione era scaturita da una compensazione parziale.

Le doglianze dell'avvocato sono quindi state accolte dalla Corte di cassazione, che ha cassato con rinvio la pronuncia del Tribunale, chiamandolo a riesaminare la questione.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 5224/2018
Valeria Zeppilli

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