Il giudice che deve procedere alla liquidazione del compenso di un avvocato deve tenere conto di diversi aspetti della prestazione resa, senza trascurare l'importanza della controversia che dipende anche dal suo valore economico

Il compenso dell'avvocato va commisurato all'importanza della controversia

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 37824/2022 (sotto allegata) ricorda che il giudice, nel liquidare il compenso dell'avvocato, non può trascurare l'importanza della controversia anche in ragione del suo valore economico. Vediamo le ragioni di questa conclusione.

Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle sue spettanze pari a Euro 12.120,00 per l'assistenza a una cliente in una procedura di mediazione obbligatoria e la redazione di un atto di citazione poi non notificato.

L'assistenza è stata resa in relazione ad una richiesta risarcitoria da responsabilità medica, ma il tribunale in cui si svolge il giudizio di opposizione, respinge la richiesta del legale, ritenendo la causa di valore indeterminabile medio. Al legale spetterebbe quindi un importo inferiore a quanto già percepito a titolo di acconto.

Decisione che l'avvocato impugna davanti alla Corte di Cassazione, facendo presente che il giudicante non ha considerato il valore e la natura dell'affare, il pregio dell'opera resa, i vantaggi conseguiti dalla cliente e il numero delle questioni trattate. Lo stesso ha quindi effettuato una valutazione errata dell'impegno profuso e ha errato anche nel ritenere la controversia di valore indeterminabile medio, senza considerare la complessità dell'attività e il valore della controversia dichiarato in sede di mediazione e in fase di presentazione del parere di congruità pari a 520.000 euro.

La Cassazione nell'esaminare i motivi rileva la natura preliminare dell'ultimo motivo sollevato riguardante la complessità dell'attività prestata e osserva che la richiesta risarcitoria avanzata era pari a 560.000,00 euro, valore in base al quale il CdA aveva rilasciato parere di congruità.

La sentenza impugnata invece ha ritenuto la controversia di valore indeterminabile medio, senza spiegare per quale ragione non sia stato preso in considerazione il valore dichiarato o se fosse possibile stimare la lite alla luce ella sua particolarità.

Ricorda pertanto la Cassazione che il giudice, nel liquidare il compenso dell'avvocato "deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale abbia svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (Cass. S.U. 19014/2001), Occorre - in definitiva - adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia."

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