La Cassazione solleva un dubbio: in materia di tasse automobilistiche è onere del contribuente comunicare alla Regione il cambio di indirizzo, alla luce della normativa speciale applicabile?

Spetta al contribuente comunicare il cambio di residenza?

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Alla CTR competente territorialmente, ma in diversa composizione, il compito di decidere se è valida la notifica eseguita dalla Regione impositrice al contribuente all'indirizzo che da oltre 60 giorni prima stessa non corrispondeva più alla sua residenza anagrafica. Ha ragione infatti il ricorrente a cui è stato notificato un avviso di accertamento della tassa automobilistica quando sostiene che in materia nessuna norma impone al contribuente di comunicare il nuovo indirizzo alla Regione.

Questo quanto emerge dalla Cassazione n. 33857/2022 (sotto allegata).

Comunicazione del nuovo indirizzo

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Per la CTR è valida la notifica effettuata dalla Regione al contribuente per la richiesta di pagamento del bollo auto, se eseguita nella residenza in cui il contribuente, da più di 60 giorni prima della notifica, non risiede più anagraficamente. Spetta infatti al contribuente comunicare la variazione di indirizzo, non alla Regione, in relazione a questo tipo di tasse.

Nel ricorrere in Cassazione il contribuente denuncia la nullità della decisione della CTR perchè "non esiste norma che consenta la valida notifica di atti di alcun tipo presso una residenza non più attuale del destinatario, in attesa di una sua comunicazione di variazione anagrafica."

Spetta al contribuente comunicare il nuovo indirizzo?

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La Cassazione nell'esaminare il ricorso ritiene il primo motivo del ricorso fondato in quanto ha ragione il ricorrente quando afferma che in materia di tasse automobilistiche nessuna norma impone al contribuente di comunicare la variazione di residenza.

La Cassazione però precisa che per quanto riguarda le tasse automobilistiche, la notifica deve intendersi eseguita validamente se fatta alla residenza che risulta dalla carta di circolazione, dal PRA, dai registri di immatricolazione, dal registro pubblico automobilistico, da quelli tenuti nel rispetto delle norme del Codice della navigazione o dalla patente di guida "anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c)." Il tutto in base all'art. 2. co. 5 della legge n. 27/1978.

Alla CTR in diversa composizione decidere quindi sulla validità della notifica, alla luce della normativa speciale applicabile.

Scarica pdf Cassazione n. 33857/2022

Foto: 123rf.com
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