La Cassazione prova a fissare i limiti ponderali per il riconoscimento della lieve entità nella detenzione di sostanze stupefacenti

Lieve entità stupefacenti

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La Cassazione (con sentenza n. 45061/2022), sulla base di 398 pronunce di legittimità, prova a fissare i limiti ponderali per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 c. 5 Dpr n. 309/1990.

La vicenda giudiziaria

Un soggetto veniva condannato dal Tribunale, con conferma in Corte d'Appello, per il reato di cui all'art.73 comma 4 D.P.R. 309/90 poiché deteneva 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, di cui 33,79 grammi di principio attivo.

La Corte d'Appello, sulla base del solo dato quantitativo, decideva di non riconoscere la fattispecie attenuata di cui al comma 5, osservando che ciò fosse già indicativo di un'elevata offensività.

Il condannato ricorreva per Cassazione, lamentando che la Corte territoriale non avesse tenuto conto del complessivo contesto in cui era maturata la vicenda, il quale avrebbe dovuto far propendere per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della lieve entità.

Gli orientamenti della giurisprudenza

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Il ricorso dell'imputato viene ritenuto fondato.

Per orientamenti consolidati (SS. UU. n.35737/2010; SS. UU. n.17/2000; più recentemente,SS. UU. n. 51063/2018), la fattispecie lieve può essere riconosciuta laddove, non solo il dato quantitativo e qualitativo, ma anche gli altri parametri indicati dal legislatore (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) lascino ravvisare una minima offensività penale, con la conseguenza che, ove uno di essi risulti negativamente assorbente, il giudizio sugli altri diviene irrilevante.

"La valutazione del fatto deve guardare alla complessità dello stesso valorizzando - in negativo o in positivo - tutti gli elementi che contraddistinguono quella determinata condotta. Tale criterio di giudizio può subire una flessione solo nel caso in cui il dato ponderale sia di per sé talmente rilevante da determinare l'assorbimento dei restanti".

Il Giudice di seconde cure aveva rilevato la particolare incidenza del numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza sequestrata.

Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, il giudizio non teneva conto che il numero di dosi medie ricavabili non corrisponde necessariamente al numero di dosi in concreto commercializzate; che le "dosi da strada", cioè quelle concretamente confezionate per lo spaccio, non coincidono affatto con quella media, anzi, molte volte la superano.

Per queste ragioni, diventa difficile orientarsi in modo univoco sull'interpretazione del dettame di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90.

La Sezioni Unite avevano già tentato di risolvere il problema opposto, sull'individuazione dell'ingente quantità, con la famosa sentenza Biondi del 2012, nella quale erano state esaminate le pronunce degli ultimi 2 anni per fornire un quadro sul quale basarsi per orientare la decisione in merito.

La Cassazione decide di affrontare lo stesso percorso, stavolta per individuare quei dati ponderali che possano rientrare pacificamente nell'ipotesi della lieve entità, avvalendosi di un recentissimo studio condotto dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta Sezione dal titolo: "Il fatto di lieve entità ex art.73, quinto comma, DPR 309/1990: alla ricerca di una interpretazione tassativizzante. Un'indagine empirica della giurisprudenza di legittimità nel triennio 2020-2022".

Stupefacenti: soglie della lieve entità

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Questa indagine ha esaminato ben 398 vicende giudiziarie, in cui è stata riconosciuta la lieve entità, sulla base delle quali è possibile dedurre (finalmente?) entro quali limiti massimi si può riconoscere la fattispecie attenuata:

  • 150 gr. per la cocaina;
  • 107,71 gr. per l'eroina;
  • 246 gr per la marijuana;
  • 386,93 gr per l'hashish.

Sulla base della statistica appena evidenziata, va da sè che, in assenza di ulteriori elementi che da soli siano sufficienti ad assorbire negativamente tutti gli altri, il solo dato ponderale di 100 grammi di hashish rientri pacificamente nella fattispecie di lieve entità.


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