Il droptest così come il narcotest sono strumenti affidabili e idonei a rivelare la natura drogante della sostanza testata

Sostanze stupefacenti non destinate ad uso personale

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Il droptest e il narcotest sono strumenti affidabili nel rivelare il contenuto drogante di una sostanza. A nulla sono valsi i tentativi di un imputato di difendersi dalle accuse di spaccio. A pesare sul giudizio finale della Cassazione, quanto emerso in sede di merito. Questa in estrema sintesi la decisione degli Ermellini contenuta nella sentenza n. 35583/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello riforma in parte la sentenza del giudice di primo grado e ridetermina la pena in anni due e mesi dieci di reclusione inflitta all'imputato, ritenuto responsabile del reato contemplato dall'art. 73, commi 3 e 4 del DPR n. 309/1990. L'imputato è stato trovato in possesso di diverse sostanze stupefacenti, come hashish, marjuana, ecstasy, cocaina, anfetamine, metamfetamine e metadone in quantità tali da escludere un uso esclusivamente personale delle stesse.

Dubbi sulla idoneità del droptest a rivelare l'efficacia drogante

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L'imputato ricorre in Cassazione contro la sentenza di secondo grado per fare valere le seguenti doglianze.

  • Prima di tutto lamenta vizio di motivazione della sentenza perché il droptest, eseguito nella immediatezza dei fatti dalla guardia di Finanza, non è in grado di rivelare la concreta efficacia offensiva delle sostanze. Questo test infatti non rivela con esattezza la quantità e l'indice dei principi attivi delle sostanze sequestrate. Nel caso di specie era necessario procedere a una consulenza chimico- tossicologica, che però non è mai stata effettuata.
  • In secondo luogo si deduce vizio di motivazione della sentenza
    di appello perché ha motivato per relationem richiamando quella di primo grado sulla questione della destinazione delle sostanze a uso non personale.
  • Vizio di motivazione anche per quanto riguarda la riqualificazione del reato contestato nella ipotesi lieve. La Corte ha infatti valorizzato determinati elementi, ma non ha dato la giusta rilevanza al valore ponderale delle droghe leggere, detenute in quantità assai modesta.
  • Con l'ultimo motivo contesta infine la pena irrogata, perché la riduzione per il rito abbreviato è stata applicata in misura inferiore a 1/3.
  • Il difensore con memoria formula motivi ulteriori di doglianza ritenendo che sul mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve del reato abbia pesato la modalità di approvvigionamento delle sostanze attraverso il deep web (web sommerso), che è stato ritenuto erroneamente come indicativo della volontà di sottrarsi a controlli e quindi condotta di particolare allarme sociale quando in realtà è un metodo che è stato scelto solo per mantenere l'anonimato. Per quanto riguarda le scritture rinvenute e da cui sono emerse delle cessioni di sostanze a terzi, esse risalgono a due anni prima, per cui non rilevano.

Il droptest è affidabile nel rivelare la natura stupefacente di una sostanza

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La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'imputato, accoglie il motivo con il quale l'imputato ha contestato l'entità della pena applicata a causa de un errore nel calcolo della riduzione di 1/3 per il rito abbreviato, dovendosi in effetti applicare la pena di anni due e mesi otto di reclusione e non quella di anni due e mesi dieci di reclusione.

Per il resto i motivi sollevati, per la Cassazione, sono inammissibili a causa della loro manifesta infondatezza.

Il mancato accertamento della sostanza drogante lamentato e basato sulla ritenuta inefficacia del droptest non è fondato perché per pacifica giurisprudenza sia il narcotest che il droptest costituiscono strumenti affidabili per stabilire la natura stupefacente di una determinata sostanza, perché fondato "su saggi cromatici che consentono di riconoscere e distinguere con oggettività i principi attivi (…), da tanto discende che non può revocarsi in dubbio la offensività della condotta, che è strettamente correlata all'effetto stupefacente delle sostanze, quale attitudine ad indurre modificazioni nell'assetto neuropsichiatrico dell'assuntore."

Non è decisivo quindi il mancato espletamento della perizia chimico tossicologica per rilevare l'entità e l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti ai fini del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, perché hanno pesato sul giudizio finale altri elementi, come la diversità delle sostanze, il dato ponderale lordo, l'acquisizione delle stesse tramite deep web e il rinvenimento di scritture che hanno dimostrato la cessione, anche in passato, di sostanze stupefacenti.

Del tutto infondato il motivo con cui si contesta la motivazione per relationem perché l'imputato non ha indicato i passaggi dell'atto d'appello che la corte non avrebbe preso in considerazione.

Infondata anche la contestazione relativa alla mancata considerazione da parte della Corte di Appello del minimo valore ponderale delle droghe leggere, perché la Corte ha in realtà rilevato che nel gennaio 2019 all'imputato sono stati recapitati due pacchi contenenti marjuana del peso di 990, 00 gr. In ogni caso, e come già detto, anche trascurando questo dato la Corte ha messo l'accento su altri elementi, come l'approvvigionamento tramite il deep web e gli strumenti rinvenuti per il confezionamento da cui si evince in realtà un mercato di spaccio florido, per non parlare della varietà delle sostanze rinvenute e delle scritture con cui l'imputato teneva il conto dei nomi dei clienti, della quantità vendute e del denaro percepito. Le scritture relative a cessioni pregresse non sono irrilevanti, come sostenuto dalla difesa, perché provano la ripetitività e continuità nel tempo della condotta criminosa.

Coerente quindi il diniego del reato nella forma lieve e del tutto infondata la tesi della difesa con cui si è tentato di valorizzare il quantitativo delle droghe leggere rispetto a quelle pesanti, poiché la valutazione della condotta "quando ricorre la contestuale detenzione spazio temporale di sostanze stupefacenti di diversa natura, deve effettuarsi un'unica, complessiva valutazione della condotta illecita."

Scarica pdf Cassazione n. 35583/2021

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