Se un coniuge usa violenza ai danni dell'altro, è giustificata sia la pronuncia di separazione per intollerabilità sopravvenuta della convivenza che l'addebito della stessa all'aggressore

Addebito della separazione per violenza

[Torna su]

La violenza esercitata da un coniuge ai danni dell'altro rappresenta una violazione talmente grave dei doveri coniugali che la stessa è sufficiente a ritenere fondata la domanda di separazione per sopravvenuta intollerabilità della convivenza e pronuncia del relativo addebito nei confronti del soggetto agente.

Queste le conclusioni della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 31351/2022 (sotto allegata).

Addebito al marito violento e stalker

[Torna su]

Nell'ambito di un procedimento di separazione la moglie chiede che l'addebito della stessa al marito per le condotte violente tenute nei suoi confronti e che hanno portato alla crisi del rapporto matrimoniale. La domanda che viene respinta in sede di appello per assenza della prova sui comportamenti violenti e reiterati di cui la moglie accusa il marito. Mancano infatti per la corte di merito le prove documentali e testimoniali di soggetti terzi estranei alla coppia sulle condotte violente del marito.

Decisione che però la donna contesta in sede di Cassazione. La stessa ha infatti rappresentato nel ricorso introduttivo di aver subito per anni le persecuzioni e i pedinamenti del marito, uso a inseguirla ovunque, umiliarla e infliggerle maltrattamenti fisici e morali.

Nelle note autorizzate la stessa ha inoltre informato il giudicante delle violenze fisiche e psicologiche a cui era stata sottoposta, allegando gli atti del procedimento penale a carico del marito, che era stato anche ammonito dal Questore in relazione al reato di stalking commesso ai danni della moglie.

Narra altresì di precedenti denunce per aggressioni, ricorda di aver prodotto un certificato del Pronto Soccorso da cui emergevano le lesioni procuratele dal marito e di aver anche richiesto l'ammissione di prove testimoniali, per consentire che il giudice ascoltasse i racconti delle figlie.

Contesta quindi la decisione nel punto in cui la corte di merito non ha ritenuto provate le violenze poste alla base della richiesta di addebito della separazione.

Se c'è violenza non occorre comparare le condotte

[Torna su]

Il ricorso della donna viene accolto in ordine ai primi tre motivi, assorbito il quarto.

Per principio oramai consolidato le violenze fisiche e morali reiterate inflitte da un coniuge ai danni dell'altro integrano violazioni talmente gravi da giustificare non solo la separazione dei coniugi

per sopravvenuta intolleranza della convivenza, ma anche l'addebito della stessa all'autore di questa gravi violazioni dei doveri scaturenti dal matrimonio.

Accertate le violenze il giudice non deve neppure procedere alla comparazione della condotta del coniuge violento con quella della vittima.

La Corte aveva a disposizione tutte le prove necessarie a provare le violenze, di cui tra l'altro da atto in sentenza, anche se per la stessa non apparivano sufficientemente specifiche.

Per la Cassazione però risulta talmente evidente il clima di violenza su cui si fondavano i rapporti e che si respirava all'interno della famiglia, che la corte di appello avrebbe dovuto giungere alla conclusione che era palese la violazione del dovere di rispetto che deve caratterizzare una relazione coniugale.

Scarica pdf Cassazione n. 31351/2022

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: