Rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione l'utilizzazione nel giudizio civile del verbale della commissione medica per accertare il nesso causale tra la trasfusione e la patologia

Efficacia probatoria verbali commissione medico ospedaliera

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E' stata assegnata alle Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 32077/2022 (sotto allegata), la questione in merito alla valenza probatoria del verbale della Commissione medico-ospedaliera, di cui all'art. 4 della L.n. 210/92, nel giudizio civile promosso dal danneggiato contro il Ministero della Salute, per il risarcimento del danno da emotrasfusione.

E' oggetto di contrasto giurisprudenziale la questione se, all'accertamento medico della Commissione in merito alla riconducibilità del contagio ad una trasfusione, svolto nell'ambito del giudizio amministrativo, possa essere attribuito il valore di atto pubblico fidefacente, di prova legale e di confessione oppure se, al contrario, il verbale formi piena prova esclusivamente in relazione ai fatti avvenuti in sua presenza ovvero dalla stessa Commissione compiuti, e non già con riguardo a valutazioni, diagnosi, manifestazioni di scienza o di opinione, costituenti materiale privo del valore di un vero e proprio accertamento e quindi soggetto al libero apprezzamento del giudice.

Gli orientamenti della Cassazione

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Un primo orientamento, dettato dalla Cassazione sez. 3, 15.06.2018 n. 15734, reputa che nel giudizio civile l'accertamento della riconducibilità del contagio a una emotrasfusione effettuato dalla Commissione e in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo, non può essere messo in discussione dal Ministero della Salute in merito alla riconducibilità del contagio, in quanto essendo detta Commissione organo dello Stato, l'accertamento è imputabile allo stesso Ministero.

L'impostazione di tale orientamento si basa sulla considerazione che la Commissione medica costituisce una branca del Ministero, in essa radicata e inserita e tale da rappresentarlo appieno. La valutazione positiva del nesso causale diventa quindi, più che un accertamento, una confessione, che avvince il Ministero non solo per l'emissione del provvedimento di indennizzo, ma altresì in un giudizio civile ove è convenuto dal danneggiato nell'azione risarcitoria imperniata proprio sul nesso causale tra emotrasfusione e patologia fonte di danni.

Tale indirizzo contrasta con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, espresso anche dalle Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577, per cui la decisione della Commissione medica ospedaliera sul riconoscimento dell'indennizzo ha un "valore meramente relativo", non costituisce prova del nesso causale e non ha valore confessorio.

Al riguardo, come indicato dalle Sezioni Unite, tali verbali, al pari di qualunque altro verbale redatto da pubblico ufficiale fuori dal giudizio civile ed in questo prodotto, fanno prova ex art. 2700 c.c. "dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati dalla stessa compiuti mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essi contenute costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento dal giudice, il quale può valutare l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di vero e proprio accertamento".

Parola alle Sezioni Unite

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In conclusione, non sussistendo uniformità di orientamento interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in merito al valore di prova o di mero indizio da assegnarsi ai verbali della Commissione medico-ospedaliera, la Terza sezione civile della Cassazione ha reputato di dover rimettere la questione al Primo Presidente per l'assegnazione della questione alle Sezioni Unite.


Avv. Alberto Nachira

Scarica pdf Cass. n. 32077/2022

Foto: 123rf.com
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