Nessun risarcimento al paziente colpito da ictus dopo un intervento anche se è incerta l'accusa del male, manca infatti la prova del nesso di causa tra l'inadempimento dei medici addotto dal richiedente e il danno subito

Prova del nesso tra inadempimento medico e danno al paziente

[Torna su]

La Cassazione con la sentenza n. 32971/2022 (sotto allegata) nega il risarcimento del danno al paziente colpito da ictus dopo un intervento chirurgico, anche se è incerta la causa.

Dimostrato il corretto adempimento dell'intervento da parte dei medici che hanno agito nel rispetto delle legger artis, se il paziente vuole essere risarcito deve dimostrare il nesso tra l'asserito inadempimento dei medici e il danno. Se come nel caso di specie è ignota la causa dell'ictus questo ha riflessi negativi sul paziente.

Responsabilità medica per ictus post intervento

[Torna su]

A un uomo viene diagnosticata un'embolia celebrale con paresi del lato sinistro dopo essere stato sottoposto a un intervento ai genitali.

Ritenendo che l'ictus sia stato provocato dalla imperita esecuzione dell'intervento chirurgico, chiede la condanna del personale medico e infermieristico che si era occupato di lui, convenendo l'azienda ospedaliera e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificandoli in 400.000 euro o nella somma superiore accertata dal giudicante.

Il Tribunale rigetta le domande e la Corte di Appello afferma che l'ictus, alla luce delle CTU, non è riconducibile a manovre operatorie errate, ma una complicanza imprevedibile e non evitabile che la terapia eparinica. Nessuna responsabilità è stata riscontrata altresì nell'assistenza post operatoria. Dai dati del diario clinico sono stati annotati diversi interventi e attività di cura del paziente e dallo stesso emerge che non erano emersi sintomi di ictus.

Conclusioni ovviamente alle quali il paziente si oppone nel ricorso in Cassazione, in cui lamenta la mancata disposizione di una nuova CTU in sede di Appello, il mancato accertamento del nesso tra intervento chirurgico e ictus e l'assenza di motivazione su una nuova CTU e una nuova istruttoria per colmare le lacune istruttorie emerse.

Rispetto delle leges artis: al paziente la prova del nesso

[Torna su]

Motivi che gli Ermellini non ritengono di accogliere, rigettando così il ricorso.

A motivo del rigetto precisano che nel caso di specie l'assenza del nesso di causa tra il danno al paziente e l'inadempimento del personale medico è stata dimostrata, pur restando incerta la causa dell'ictus. Questo però non significa che manca la prova sul nesso di causa tra danno e condotta dei sanitari. La Corte di Appello ha ritenuto che i medici hanno agito nel rispetto delle leges artis.

L'onere di provare il nesso di causa è a carico del paziente, la Cassazione ricorda infatti che l'art. 1218 c.c. solleva il creditore dell'obbligazione non adempiuta o adempiuta in parte, ma non è esonerato dal dimostrare il nesso tra condotta e danno. Non basta quindi allegare l'inadempimento della prestazione professionale, il paziente deve provare la condotta negligente che ha causato il danno alla salute.

Leggi anche Responsabilità medica

Scarica pdf Cassazione n. 32971/2022

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: