Non si viola l'art. 2 c.p. che si occupa della successione delle leggi penali nel tempo, se sulla condanna del reo pesano anche le condotte persecutorie messe in atto prima dell'entrata in vigore del reato di stalking

Atti persecutori commessi prima dell'entrata in vigore del reato

Rigettato il ricorso dello stalker che tenta di difendersi contestando alla Corte di Appello che lo ha condannato di non aver tenuto conto della remissione della querela da parte della persona offesa e di aver violato il principio della successione delle norme penali nel tempo di cui all'art. 2 c.p.

Rilevano penalmente per la Cassazione gli atti persecutori posti in essere prima dell'entrata in vigore della fattispecie che punisce lo stalking o atti persecutori, per l'accertamento della reiterazione della condotta.

Il reato è unitario rispetto alle condotte persecutorie che il reo mette in atto dopo l'entrata in vigore della fattispecie di atti persecutori.

La Cassazione precisa inoltre che, per quanto riguarda la minaccia grave, al caso di specie non si applica la regola della perseguibilità a querela di parte, perché le minacce reiterate assumono rilevanza ai fini della configurabilità del reato di stalking.

L'art. 612 bis dispone infatti la irretrattabillità della querela nei confronti dello stalker se questi ha agito con condotte minacciose reiterate.

Questo quanto sancito nella breve sentenza della Cassazione n. 42880/2022 (sotto allegata).

Scarica pdf Cassazione n. 42880/2022

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