In tema di accertamento delle imposte sul reddito, a norma dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il contribuente può essere invitato dall'ufficio delle imposte a fornire dati e notizie così come ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti, compresi i documenti relativi a rapporti di conto corrente bancario.
L'invito rivolto al contribuente, precisa la Cassazione, non costituisce tuttavia un obbligo a carico dell'ente accertatore bensì una mera facoltà, della quale può avvalersi in maniera discrezionale. Il mancato esercizio di tale facoltà non può pertanto determinare l'illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti (cfr., in senso conforme, Cass. Civ. 14675/2006).
Dal mancato avviso non può inoltre derivare ....leggi tutto....
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