E' legittimo l'accertamento induttivo sui conti correnti bancari del contribuente anche se questo non è stato preventivamente interpellato.
E' quanto deciso dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 2026872008).
In particolare, gli Ermellini, nella sentenza hanno precisato che "l'attività dell'amministrazione finanziaria, avendo natura amministrativa, non è retta dal principio del contraddittorio, sì che l'art. 51, secondo comma, n. 2, del precitato d.P.R., nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l'impresa con l'invito al medesimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, attribuisce all'Amministrazione una facoltà discrezionale e non un obbligo, con l'ulteriore conseguenza che il mancata esercizio di tale facoltà non trasforma in presunzione semplice la presunzione legale che riferisce i movimenti bancari all'attività svolta dal contribuente, su cui grava perciò l'onere della prova contraria in sede contenziosa, a norma dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546" e che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dell'interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l'obbligo dell'Ufficio della preventiva convocazione del contribuente".
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