La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 28795/2008) ha stabilito che è da considerarsi legittimo l'accertamento induttivo delle maggiori imposte nel quale vengono attribuite a reddito da lavoro autonomo tutte le somme registrate nella contabilità bancaria acquisita in occasione di un'indagine penale. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi precisato che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell'avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla Guardia di Finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente" e che, inoltre, "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili".
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che "infine deve rilevarsi che sebbene le indagini penali che hanno consentito di acquisire i dati contabili bancari relativi ai conti correnti del […] si riferissero a reati di usura e riciclaggio non risulta provato che le somme evidenziate dalla predetta contabilità bancaria derivassero da attività illecita. Risulta pertanto legittima l'attribuzione presuntiva al reddito da lavoro autonomo del contribuente".
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che "infine deve rilevarsi che sebbene le indagini penali che hanno consentito di acquisire i dati contabili bancari relativi ai conti correnti del […] si riferissero a reati di usura e riciclaggio non risulta provato che le somme evidenziate dalla predetta contabilità bancaria derivassero da attività illecita. Risulta pertanto legittima l'attribuzione presuntiva al reddito da lavoro autonomo del contribuente".
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