L'art. 316 bis c.c. stabilisce che se i genitori non hanno i mezzi per mantenere i figli, gli ascendenti, in ordine di prossimità, devono provvedere in via subordinata e sussidiaria

Il mantenimento dei nipoti grava su tutti i nonni

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Sul mantenimento dei nipoti da parte dei nonni la Cassazione, nell'ordinanza interlocutoria n. 30368/2022 (sotto allegata) ricorda che "l'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici".

Vediamo perché la Cassazione ha dovuto fare questa precisazione, che solleva dubbi, come vedremo, a livello procedurale in termini di litisconsorzio.

La vicenda processuale

Il Tribunale pone a carico dei nonni paterni il pagamento della somma mensile di 200 euro per il mantenimento del nipote, da corrispondere in favore della madre del bambino. Obbligo a cui avrebbe dovuto provvedere il padre a titolo di contributo al mantenimento.

Detto provvedimento è stato dettato dalla necessità di provvedere alle esigenze del minore poiché il padre da tempo non corrisponde il mantenimento e la madre percepisce redditi del tutto insufficienti per provvedere al figlio da sola.

La nonna paterna, in proprio e in qualità di erede del defunto marito, si oppone alla suddetta decisione del Tribunale, che però rigetta il ricorso. La decisione viene quindi impugnata di fronte alla Corte di Appello, che respinge il reclamo in quanto:

  • lo stesso è stato presentato oltre i termini previsti dall'art. 148 comma 3 c.c, per cui va qualificato come istanza di modifica e revoca delle statuizioni economiche e in quanto tale non è possibile estendere il contraddittorio;
  • le condizioni economiche della mamma del minore, di fatto, non sono migliorare visto che, a fronte di un lieve aumento delle entrate, sono aumentate le necessità e quindi gli esborsi per il minore;
  • al contrario la situazione economica delle reclamante non è affatto peggiorata, la stessa ha infatti incrementato il proprio patrimonio dopo la morte del coniuge e la rinuncia all'eredità da parte del figlio.

Liticonsorzio da estendere agli ascendenti materni

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La decisione viene nuovamente impegnata, ma questa volta in Cassazione. In questa sede la ricorrente fa valere la violazione di diverse norme di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo. La stessa ritiene che, a fronte del giudizio di revoca o modifica del provvedimento che ha disposto l'obbligo di mantenimento a carico dei nonni, la parte resistente avrebbe dovuto proporre una domanda riconvenzionale

per affermare che spettava ai nonni paterni provvedere alla corresponsione dell'assegno. Errata inoltre la valutazione delle condizioni economiche patrimoniali della madre del minore e l'omessa decisione sull'integrazione del contraddittorio alla linea materna.

I genitori non possono mantenere il figlio? Agli ascendenti provvedere

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La Cassazione, nell'esaminare le doglianze sollevate, decide di valutare la questione in pubblica udienza stante l'assenza di precedenti, rilevando che la soluzione ruoti attorno all'art. 316 bis c.c, che ha sostituito il precedente art. 148 c.c.

In virtù di detta norma, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli ascendenti più prossimi, in primis quindi i nonni, sono tenuti tenuti a fornire agli stessi genitori i mezzi necessari per consentire loro di adempiere gli obblighi previsti dalla legge nei confronti dei loro figli.

Ricorda la Cassazione che: "l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo."

Merita di essere approfondita quindi la questione conseguente alla mancata estensione del contraddittorio agli ascendenti materni, ossia se l'ascendente tenuto al mantenimento del nipote possa proporre domanda di revisione della decisione, che gli ha imposto di versare il contributo anche nei confronti dell'ascendente materna (in relazione al caso di specie) che non ha preso parte al procedimento, che si è concluso con il provvedimento che si intende modificare.

Leggi anche:

Il concorso al mantenimento da parte degli ascendenti

L'obbligo dei nonni di corrispondere il mantenimento ai nipoti

Scarica pdf Cassazione n. 30368/2022

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