L'obbligo degli ascendenti in linea di prossimità, ex art. 316 bis c.c., a fornire ai genitori stessi, i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli

L'obbligo di mantenere i figli

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L'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli trova fondamento nella Costituzione Italiana, che all'art. 30 prevede: "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio

", è confermato dalla Legge ordinaria agli artt. 147 e 148 cod. civ., nonché dalle disposizioni contenute negli articoli 315 bis e 316 bis cod. civ., e permane, ex art. 6 della Legge 898/1970, anche a seguito della pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dispone l'art. 316 bis com. 1 del cod. civ.: "I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli". Detta previsione normativa accoglie disposizioni di carattere sostanziale e processuale, in particolare, mentre il primo periodo del primo comma specifica le modalità del concorso dei genitori all'adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli, il secondo periodo del medesimo comma, con una previsione del tutto peculiare, estende l'ambito soggettivo degli obbligati, includendo tra essi gli ascendenti in ordine di prossimità. Interessanti sono le conseguenze dal legislatore in caso di inadempimento
, prevedendo la possibilità di ricorrere non ad una azione ordinaria, articolata e farraginosa, bensì ad un procedimento simil monitorio, che si conclude con un decreto. È evidente dunque il favor che l'ordinamento giuridico ha verso la tutela dei figli.

La sussidiarietà dell'obbligo di mantenimento degli ascendenti

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Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10419 del 2018 e Cass. n 14951/2020), l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.

L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti sol perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole.

La norma impone, quindi, un obbligo di carattere sussidiario a carico degli ascendenti; sussidiarietà che va intesa sia nel senso di subordinazione rispetto all'obbligo gravante sui genitori - sicché agli ascendenti non può chiedersi aiuto economico a fronte dell'inadempimento di uno dei genitori, ove l'altro sia in grado di provvedervi (v. altresì Cass. 23 marzo 1995, n. 3402; Trib. Roma 7 aprile 2005) - sia nel senso che gli ascendenti non si sostituiscono ai genitori nell'adempimento degli obblighi economici gravanti su quest'ultimi, ma intervengono semplicemente per integrante le risorse ove le stesse siano carenti.

Onere probatorio

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Ne consegue che, ai fini dell'imposizione agli ascendenti dell'obbligo sussidiario di mantenimento, occorre che il genitore ricorrente non solo dia prova dell'inadempimento - volontario o involontario - dell'obbligo di mantenimento da parte dell'altro genitore, ma dimostri anche la propria impossibilità di provvedere al mantenimento del figlio.

Omissione volontaria da parte del genitore

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L'obbligo di concorso degli ascendenti, nel mantenimento dei nipoti deve ritenersi sussistente non solo nei casi di impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ma anche in quello di omissione volontaria da parte di entrambi uno solo di essi, laddove l'altro non sia in grado di provvedervi da solo, posto che lo scopo della norma è quello di salvaguardare con la necessaria celerità e in modo assoluto i minori (Tríb. Parma, decreto 13 maggio 2014, Pres. est. Roberto Piscopo; principi richiamati dal Giudice Dott. Giuseppe Buffone del Trib. di Milano, in ord. 22931/2015).

Avv. Pier Vincenzo Garofalo

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