I diritti che scaturiscono dal matrimonio non sono disponibili, infatti il giudice non è vincolato da eventuali accordi dei coniugi in sede di separazione, la situazione personale ed economica può sempre cambiare

Rinuncia all'assegno di divorzio in sede di separazione

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La ex moglie che rinuncia al mantenimento in sede di separazione ha comunque diritto all'assegno divorzio. I diritti di natura personale e patrimoniale che scaturiscono dal matrimonio sono indisponibili per cui gli eventuali accordi stipulati in sede di separazione non possono disporre per il futuro. Trattasi infatti di misure che possono sempre essere sovvertite in base ai mutamenti personali ed economici delle parti. Questo quanto ribadito dalla interessante ordinanza della Cassazione n. 28483/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una coppia si separa e poi divorzia. Il Tribunale colloca il minore presso la madre, impone al padre il versamento mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio di Euro 650,00 a cui aggiungere il 50% delle spese straordinarie. In favore della moglie invece viene disposto il versamento dell'assegno divorzio di 400 euro al mese.

Il marito appella la decisione e in parziale accoglimento dell'impugnazione la Corte muta i provvedimenti relativi al diritto di visita del padre, confermando le statuizioni restanti.

In sede di separazione la ex ha rinunciato al mantenimento

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Insoddisfatto della decisione della Corte il marito la impugna e con ricorso contesta anche la violazione dei criteri dettati dall'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio n. 898/1970 per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno di divorzio.

Per il ricorrente infatti alla ex non spetta l'assegno di divorzio perché gode di una stabilità lavorativa tale da consentirle di condurre un'esistenza dignitosa dal punto di vista economico one le sue sole forze. Lo stesso evidenzia inoltre che la ex moglie ha rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione e che le sue condizioni economiche sono peggiorate.

Ricorda infine che la moglie gli è stata infedele e che lo stesso ha instaurato una nuova relazione sentimentale. Fattori anche questi che, per il ricorrente, dovrebbero avere un certo peso e considerazione ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della ex.

I diritti che scaturiscono dal matrimonio sono indisponibili

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Per gli Ermellini però le ragioni addotte dal ricorrente non sono fondate e ammissibili.

La ex moglie ha infatti un lavoro part time come insegnante di italiano la cui retribuzione, senza il contributo del marito, non le consente di condurre un'esistenza libera e dignitosa, tanto più che la stessa ha 44 anni, deve provvedere alle necessità del figlio adolescente e abita con i genitori, situazione che non le consente di svolgere in piena libertà tutte le esigenze di vita "che una persona adulta con un figlio adolescente può pretendere".

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente poi la Corte di Appello ha valutato correttamente la sperequazione della situazione economica e reddituale dei coniugi, giungendo alla conclusione che tra i due coniugi, la ex moglie è sicuramente quella più debole, senza dimenticare che la stessa "nel tempo di vita coniugale ha contribuito con il suo lavoro, anche casalingo e di cura del figlio, alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo impegnativo lavoro di medico ospedaliero con la necessaria libertà, che la non sia tirata indietro svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e al suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente." Valorizzato quindi correttamente anche il "sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia.

Le valutazioni espresse dal giudice di merito sono coerenti con l'orientamento per cui in sede divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione. Rilevante infatti ai fini del riconoscimento dell'assegno l'abbandono del tetto coniugale da parte della donna, che ha determinato un vantaggio patrimoniale indiretto per il marito.

Sulla questione della rinuncia della ex moglie all'assegno di mantenimento, la Cassazione ricorda prima di tutto che gli accordi in sede di separazione non vincolano la decisione del giudice di divorzio. Gli accordi in quella sede intatti non escludono un mutamento successivo della situazione patrimoniale e personale dei coniugi. Accordi di questo tipo sono invalidi per illiceità della causa per la indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.

Esclusa inoltre la rilevanza della infedeltà addotta dal marito ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, così come è ritenuto inammissibile il motivo con cui il ricorrente ha richiamato l'attenzione sul peggioramento della sua situazione patrimoniale, perché non è stata provata in sede di appello la presenza di una convivenza stabile in grado di escludere la spettanza in favore della ex moglie dell'assegno divorzio.

Leggi anche: Se si rinuncia all'assegno di mantenimento si ha diritto all'assegno di divorzio?

Scarica pdf Cassazione n. 28483/2022

Foto: 123rf.com
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