Nessun risarcimento se si ammette di non avere mai avuto sintomi delle patologie contratte dopo un'emotrasfusione con sangue infetto, ai fini del risarcimento il soggetto deve aver subito un pregiudizio al suo modo di essere

Nessun risarcimento senza sintomi della malattia

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Nessun risarcimento del danno biologico se il paziente che ha contratto la malattia dopo un'emotrasfusione per vent'anni non ha avuto sintomi.

Il danno biologico non può essere risarcito se la persona non ha, a causa della malattia contratta, subito un pregiudizio al suo modo di essere. Importantissima questa precisazione contenuta nella sentenza della Cassazione n. 25887/2022 (sotto allegata).

Richiesta danni per patologia conseguente a emotrasfusione

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Un cittadino agisce in giudizio per i risarcimento del danno derivatogli dall'aver contratto l'epatite HBV e HVC dopo emotrasfusione con sangue infetto risalente al 1979 nel corso di un intervento chirurgico per coxoartrosi.

Dette patologie sopravvenute gli sono state scoperte nell'estate del 1999. Questo evento, stando al racconto del soggetto, gli ha letteralmente sconvolto la vita. Dopo la scoperta si è dovuto infatti sottoporre a visite mediche continue, senza possibilità di guarire. Situazione che gli ha provocato stress e depressione.

Il Tribunale gli riconosce in primo grado un risarcimento di Euro 73.821,00, ma la somma in sede di appello viene rideterminata in Euro 51.706,11.

Nessun sintomo, nessun danno risarcibile

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Ricorre alla Corte di Cassazione il Ministero della Salute contestando soprattutto il riconoscimento del risarcimento del danno, visto che lo stesso danneggiato, nel corso del giudizio, ha ammesso di non avere accusato alcun sintomo fino al 1999, anno in cui ha scoperto le patologie provocate dall'emotrasfusione.

Danno biologico se viene leso il modo di essere della persona

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La Cassazione accoglie il ricorso del Ministero precisando che "ai fini della stima del danno, occorre considerare che:

  • nel danno lungo latente, il nesso tra fatto lesivo e conseguenze pregiudizievoli non è sincronico ma diacronico, il che significa che il danno-conseguenza si - esternalizza - non già immediatamente, bensì dopo un certo lasso temporale, di durata variabile - e, a volte, anche a distanza di anni - dal fatto illecito;
  • finché l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile in quanto solo il danno conseguenza costituisce il parametro di determinazione del danno ingiusto."

Ciò considerato, la Cassazione ricorda che l'ammissione da parte del richiedente, della totale assenza di sintomi fino a momento della scoperta della positività all'epatite B e all'anti HCV, non è stata mai contestata nel corso del giudizio e neppure nel controricorso.

La Corte territoriale è quindi incorsa in errore perché il danno biologico non è risarcibile in re ipsa. Consolidata giurisprudenza da tempo afferma che ""per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (...). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-re/azionali comuni a tutti". Pertanto il danno da lesione della salute, per essere risarcibile, deve avere per effetto compromissione d'una o più abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane, nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all'apparire. Se non avesse alcuna di queste conseguenze, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile."

Scarica pdf Cassazione n. 25887/2022

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