Profili normativi e giurisprudenziali circa le modalità di calcolo del risarcimento del danno biologico

Avv. Daniele Paolanti - La giurisprudenza è oggi tendenzialmente proclive ad ammettere il risarcimento del danno biologico come lesione dell'integrità psicofisica della persona.

Il danno alla salute

Normalmente quando si fa riferimento al concetto di danno non patrimoniale si allude al danno che viene procurato alla salute di un soggetto e dal quale potrebbe scaturire una sua riduzione della capacità lavorativa o comunque alla possibilità di produrre reddito. La norma alla quale fare riferimento, dapprima, è l'art. 32 della Costituzione il quale così dispone: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Quantificazione del danno biologico

Il danno biologico viene normalmente risarcito a seguito di una valutazione dalla quale consegue la quantificazione del grado di invalidità conseguente ad un dato infortunio. Elemento dal quale attingere le informazioni utili ai fini della quantificazione sono delle tabelle che garantiscono l'uniformità dell'applicazione e prevedono una diminuzione in termini percentuali dell'integrità della persona valutata al 100%. Il danno alla persona viene quantificato in termini percentuali tenendo distinta l'invalidità permanente da quella temporanea ed avuto riguardo all'età dell'infortunato. In questa prospettiva vengono valutate singole accezioni del danno che possono coinvolgere l'estetica, la sfera sessuale oppure profili esistenziali riferiti al diritto alla vita serena.

Lesioni micropermanenti

Sono quelle lesioni che normalmente rimangono contenute nel limite dei 9/10 punti percentuali e, stante la loro modestia, non influiscono sulla capacità dell'infortunato a produrre reddito. Si riporta, per completezza espositiva, il disposto dell'art. 139 del C.d.A. (Codice delle Assicurazioni Private) il quale prevede, al comma 1, che "Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto; b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette (1) per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno".

Lesioni di non lieve entità

Per le lesioni di non lieve entità si fa riferimento al disposto dell'art. 138 C.d.A. il quale prevede che "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica: a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti; b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso". Sempre ai sensi della prefata normativa qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

La giurisprudenza più significativa in materia di risarcimento del danno biologico

Iniziamo riportando un celebre principio di diritto di derivazione giurisprudenziale teso ad ammettere che "il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale" (Cass. n. 19785/2010. Conformi: Cass. n. 4712/2012; n. 6797/2013). Ancora, è sempre la giurisprudenza di merito a rilevare che "In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico" (Tribunale Roma, sez. XIII, 13/04/2017, (ud. 13/04/2017, dep.13/04/2017), n. 7454).

Vedi anche:
Calcolo del danno biologico | Guida sul Danno Biologico | Articoli sul danno biologico
Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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