Il danno biologico, ossia la lesione all'integrità fisica del soggetto, è risarcita in base agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni se micropermanente, è invece ristorata soprattutto in base alle Tabelle Milanesi se macropermanente

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Danno biologico: cos'è

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Il danno biologico è un danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica o psichica di un soggetto, che ne compromette, in maniera permanente o temporanea, le attività vitali. Esso va risarcito in quanto lesivo di un bene costituzionalmente protetto, ossia l'integrità fisica dell'individuo e la sua salute.

I presupposti perché possa dirsi sussistente un danno biologico sono:

  • l'esistenza di una lesione fisica o psichica;
  • l'idoneità di tale lesione a compromettere in maniera più o meno evidente le attività vitali del danneggiato;
  • il nesso causale tra tali due elementi e tra di essi e l'evento dannoso cagionato da terzi.

Sono esempi di danno biologico: la diminuzione delle capacità psicofisiche e la modifica dell'aspetto esteriore.

Il risarcimento

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Il risarcimento del danno biologico è stato oggetto, negli anni, di posizioni interpretative diversificate.

In un primo momento, l'entità del risarcimento era stabilita tenendo conto del reddito percepito o del reddito prodotto dal danneggiato, in relazione alla sua professione e alla retribuzione percepita. Successivamente, a tale criterio si è aggiunto quello della percentuale di invalidità riportata.

L'impostazione che dava rilievo preminente al reddito del danneggiato è stata infatti e ben presto considerata in contrasto con il principio di uguaglianza, perché in grado di condurre a risarcimenti diseguali tra soggetti pur in presenza della medesima lesione.

Oggi, quindi, il criterio adottato per il risarcimento è di tipo equitativo, al quale fanno da sostegno delle specifiche tabelle, sulle quali ci soffermeremo più avanti.

Lesioni micropermanenti

Possiamo sin da ora anticipare che tali tabelle classificano sempre il danno biologico tenendo conto della sua entità, che può essere lieve o non lieve.

Nel primo caso di parla di lesioni micropermanenti, che si hanno quando la lesione fisica o psichica del soggetto danneggiato è compresa tra 0 e 9 punti percentuali.

Lesioni macropermanenti

In tutti gli altri casi, ovverosia quando la lesione supera il 9%, si parla di lesioni macropermanenti.

La distinzione tra lesioni micropermanenti e macropermanenti incide sulla complessiva liquidazione del danno.

La liquidazione

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Di norma, quando si provvede alla liquidazione del danno all'integrità fisica o psichica di una persona, si fa riferimento a due distinte voci: l'invalidità temporanea (assoluta o parziale) e l'invalidità permanente.

L'invalidità temporanea è quella che è destinata a essere superata e che coincide con il numero di giorni necessari perché il danneggiato possa reputarsi clinicamente guarito. Essa, di norma, è quantificata nel 100%, 75%, 50%, 25%.

L'invalidità permanente, invece, è quella che non verrà superata e coincide con le lesioni che, nonostante le cure, permarranno nella sfera psicofisica del soggetto. E' questo il danno biologico "puro", quantificato in percentuale, dallo 0 al 100 per cento.

Tabelle danno biologico

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Come accennato, per il risarcimento del danno biologico sono state sviluppate, da diversi tribunali italiani, delle apposite tabelle, che orientano i giudici nella definizione dell'ammontare della liquidazione.

Il sistema tabellare, infatti, attribuisce un certo valore economico a ciascun punto di invalidità, da rapportare all'età del danneggiato, distinguendo tra lesioni di lieve entità e lesioni di non lieve entità.

Le tabelle più famose, e più utilizzate, sono quelle elaborate dal tribunale di Milano, da tempo considerate il parametro di riferimento nazionale per una liquidazione uniforme del danno biologico in virtù di una sentenza della Cassazione del 2011.

Dal 2019 danno morale e biologico sono distinti

Dal 2009, nel rispetto dei principi sanciti dalla famose sentenze di san Martino del 2008 il Tribunale di Milano ha proposto un sistema di liquidazione del danno unitario, comprensivo del danno biologico e morale.

Dal 2019, dopo l'insuccesso del metodo risarcitorio unitario adottato dal 2009, il Tribunale di Milano, in base al nuovo orientamento della Cassazione del 2019, a partire dal 2021 ha rivisto le tabelle e ha separato il danno biologo dal danno morale ossia l'incremento per la sofferenza.

A queste si affiancano quelle del Tribunale di Roma che nel 2019 si sono rinovate e che prevedono il risarcimento del danno biologico in base a una valutazione che si basa sul punto percentuale che decresce con il salire dell'età del danneggiato. Per il risarcimento del danno morale sono state introdotte fasce di oscillazione, con percentuali da un minimo a un massimo in base allo scaglione di riferimento.

Per il calcolo del danno biologico secondo l'una o l'altra tabella è possibile utilizzare la nostra risorsa Calcolo Danno Biologico

Danno biologico infortunistica stradale

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Per l'infortunistica stradale, il risarcimento del danno biologico è determinato dal codice delle assicurazioni private, in particolar modo dagli articoli 138 e 139, che si occupano, rispettivamente, di lesioni di non lieve entità e di lesioni di lieve entità.

In particolare, per il danno biologico permanente le lesioni pari o inferiori al 9% sono risarcite secondo i coefficienti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, che vanno applicati considerando che, con il crescere dell'età, l'importo si riduce in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo.

Attualmente, dopo il DM 8 giugno 2022 del Ministero per lo Sviluppo economico, che ha aggiornato gli importi relativi al risarcimento del danno biologico di lieve entità (micropermanenti):

  • il valore del primo punto di invalidità del danno biologico permanente per postumi riconducibili a un'invalidità pari o inferiori al 9% è di € 870,97;
  • l'importo che invece viene riconosciuto per ogni giorno di inabilità assoluta a titolo di danno temporaneo è invece di € 50,79.

Il danno biologico temporaneo è invece calcolato considerando l'importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, proporzionalmente ridotto in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%.

L'articolo 138 del codice delle assicurazioni invece, nello stabilire i criteri di risarcimento delle lesioni di non lieve entità, rinvia a una tabella unica nazionale, che non è stata ancora emanata e che quindi è sostituita dai criteri tabellari ordinari previsti dai tribunali, sui quali ci siamo soffermati nel precedente paragrafo.

Danno biologico nella responsabilità medica

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I predetti parametri, ovverosia quelli dettati dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, sono utilizzati, oggi, anche per la liquidazione del danno da responsabilità medica, in forza di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge Gelli (n. 24/2017).

Leggi Responsabilità medica: come si liquida il danno?

Danno biologico Inail

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Il risarcimento del danno biologico da origine lavorativa, invece, è liquidato sulla base di apposite tabelle, predisposte dall'Inail e da ultimo rinnovate con il d.m. n. 45/2019.

Tali tabelle, in particolare, vengono utilizzate per risarcire gli infortuni subiti sul lavoro o le malattie professionali, la cui liquidazione è a carico dell'Inail.

Tale Istituto, nel dettaglio:

non prevede nessun risarcimento per le lesioni inferiori a 6 punti percentuali;

· prevede un indennizzo erogato in capitale sulla base della "tabella indennizzo danno biologico" per le lesioni pari o superiori a 6 punti percentuali e fino a 15 punti percentuali;

· prevede un indennizzo erogato sotto forma di rendita sulla base della "tabella indennizzo danno biologico" e della "tabella dei coefficienti" per le lesioni pari o superiori al 16%.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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