A quali parametri deve fare riferimento il giudice, sulla base della legge Gelli, per la liquidazione del danno che deriva da un'ipotesi di responsabilità medica

di Valeria Zeppilli - La liquidazione del danno da responsabilità medica è fatta dal giudice non in maniera discrezionale ma sulla base di specifici criteri fissati dall'articolo 7 della legge Gelli n. 24/2017.

Le indicazioni della legge Gelli

Tale norma, in particolare, stabilisce che il danno che deriva dall'attività di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e di un esercente la professione sanitaria deve essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private e, ove necessario, può essere integrato con le procedure previste dal predetto codice per tener conto delle fattispecie non previste dalle tabelle stesse.

Risarcimento delle lesioni di lieve entità

Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private si occupano, rispettivamente, di lesioni di non lieve entità e di lesioni di lieve entità.

Partendo da queste ultime, i criteri per il risarcimento, applicabili anche ai casi di responsabilità medica, sono i seguenti:

- per il danno biologico permanente, i postumi da lesioni pari o inferiori al 9% sono risarciti in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità, secondo i coefficienti sui quali ci soffermeremo meglio più avanti. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall'undicesimo, considerando che il valore del primo punto è attualmente pari a 795,91 euro.

- per il danno biologico temporaneo, la liquidazione è pari a 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta mentre, in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, essa è fatta in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

I coefficienti per il danno biologico permanente

I coefficienti cui si è fatto sopra riferimento per il risarcimento del danno biologico permanente sono stabiliti dal comma 6 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private.

In particolare:

  • per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1,
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2,
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3,
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5,
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7,
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9,
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1,
  • per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Risarcimento delle lesioni di non lieve entità

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento delle lesioni di non lieve entità, l'articolo 138 del codice delle assicurazioni private rinvia a una tabella unica nazionale che, tuttavia, non è ancora stata emanata.

Di conseguenza, generalmente vengono adottati i criteri tabellari ordinari per la liquidazione del danno alla salute, come le tabelle di Milano o quelle predisposte da altri tribunali.

Valeria Zeppilli

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