Ai fini dell'addebito della separazione non vi deve essere la prova certa della infedeltà del coniuge, essa può anche essere anche ambigua, a rilevare è la lesività dell'onore e della dignità dell'altro coniuge 

Addebito della separazione al marito infedele

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Non rileva che l'infedeltà sia certa ai fini dell'addebito della separazione, è sufficiente che il sospetto dell'infedeltà, per il modo in cui essa di manifesta all'esterno, rechi pregiudizio all'onore e al decoro della persona tradita. Questa la precisazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 27995/2022 (sotto allegata).

In sede di appello viene accolta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, che ha lamentato il mancato rispetto da parte del marito dell'obbligo di fedeltà coniugale. Condotta che ha determinato il venire meno dell'affectio coniugalis.

Il tradimento non ha causato la fine del matrimonio

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Il marito però contesta in sede di Cassazione tale decisione, lamentando la violazione dell'art. 143 c.c. sull'obbligo di coabitazione e il relativo e contestato abbandono del tetto coniugale.

L'uomo dichiara infatti di aver lavorato stabilmente in Germania, di essere tornato regolarmente in famiglia durante le vacanze estive e le festività e di essersi sempre occupato della famiglia, tanto che lo stesso, come appurato dalla Corte, ha sempre versato spontaneamente, anche dopo la crisi coniugale, somme di denaro per moglie e figlio.

Contesta invece con il secondo motivo l'addebito della separazione per infedeltà, per assenza del nesso di causa tra la sua condotta e la crisi coniugale. La intollerabilità della convivenza era presente da prima che lo stesso intraprendesse relazioni extraconiugali. Rileva inoltre che, per quanto riguarda un episodio di infedeltà, in relazione al quale la moglie ha avanzato solo vaghi sospetti, la stessa non ha fornito prove certe.

Il solo sospetto di infedeltà può portare all'addebito

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La Cassazione nel rigettare il ricorso dichiara i primi due motivi sollevati del tutto inammissibili.

Per quanto riguarda il primo motivo gli Ermellini precisano che la Corte in realtà ha deciso di addebitare la separazione al marito non per l'abbandono del tetto coniugale, ma per le ripetute infedeltà, causa primaria del venire meno dell'affectio coniugalis.

Sull'addebito per infedeltà la Cassazione precisa invece che: "inosservanza dell'obbligo di fedeltà rappresenta una violazione particolarmente gravi, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale."

Per ciò che concerne infine la modalità con cui si esteriorizza il tradimento la Suprema Corte precisa che: "la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata nell'ambiente in cui coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanza in un adulterio, comporti l'offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge."

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Scarica pdf Cassazione n. 27955/2022

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