Il nuovo art. 403 c.c., in vigore dal 22 giugno, prevede tempi più rapidi per garantire una tutela più efficace del minore che si trova in stato di abbandono o di grave pregiudizio fisico e psichico

Tutela del minore abbandonato o in condizioni di grave pregiudizio

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La riforma del processo civile prevista nella legge delega n. 206/2021, come sappiamo, è intervenuta direttamente su alcune materie dettandone immediatamente a disciplina di dettaglio, mentre per altre ne ha rinviato l'entrata in vigore in attesa delle disposizioni di attuazione.

L'art. 403 c.c. si occupa in particolare dell'intervento dell'autorità pubblica in favore del minore moralmente o materialmente abbandonato o che si trova in una condizione di grave pregiudizio per la propria salute fisica o psichica a causa dell'ambiente familiare.

Condizione che, se richiede un intervento urgente, prevede l'attivazione della autorità pubblica, la quale, tramite gli organi deputati alla protezione dell'infanzia, provvede a collocare il minore, temporaneamente, in un luogo sicuro, fino a quando non sarà possibile provvedere alla sua protezione in modo definitivo.

Nomina del curatore e fissazione dell'udienza

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Il primo passo che compie la pubblica autorità che deve occuparsi di un minore che si trova nelle condizioni sopra descritte è quello di avvisare oralmente il Pubblico Ministero competente presso il Tribunale dei minori, che si trova, dal punto di vista della competenza territoriale, nel luogo di residenza abituale del minore.

L'autorità pubblica provvede poi, entro le 24 ore dal collocamento del minore in un luogo sicuro, (dopo l'allontanamento dai genitori o da chi ne è responsabile), a trasmettere al Pm il provvedimento completo di documenti e una relazione che, in sintesi, descrive le ragioni dell'intervento in favore del minore.

Entro le successive 48 ore però è necessario l'intervento del tribunale dei minori, al fine di convalidare il provvedimento adottato. Il Tribunale, che provvede con decreto del presidente o del giudice delegato, nomina anche il curatore speciale per il minore e a fissa l'udienza di comparizione della parti entro 15 giorni.

Questo decreto viene comunicato immediatamente da parte della cancelleria anche al PM e all'autorità che ha adottato il provvedimento.

Ricorso e decreto vengono quindi comunicati a chi esercita la responsabilità sul minore entro 48 ore. Al curatore speciale la comunicazione viene effettuata dal PM, che può anche ricorrere, a tal fine, alla Polizia Giudiziaria.

Udienza di comparizione delle parti

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All'udienza di comparizione il giudice interroga liberamente le parti e se ritiene può anche assumere informazioni. Ascolta il minore e, se necessario, chiede che intervenga a tal fine un esperto come ausilio.

Entro i 15 giorni successivi il Tribunale dei minori in composizione collegiale con decreto può confermare, revocare o modificare il precedente decreto di convalida del provvedimento della pubblica autorità, può adottare altri provvedimenti in favore del minore e se sono state avanzate istanze per la decadenza della responsabilità genitoriale da le disposizioni necessarie per trattare la questione nel corso dell'ulteriore del procedimento.

Il decreto viene comunicato alle parti immediatamente ad opera della cancelleria.

Reclamo delle parti

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I genitori o chi ha la responsabilità del minore, così come il Pm e il curatore speciale, hanno 15 giorni di tempo per proporre reclamo contro il suddetto provvedimento, rivolgendosi alla corte di appello, che a sua volta ha 60 giorni di tempo dal deposito del ricorso, per decidere.

Rispetto dei termini e perdita di efficacia del provvedimento

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Il procedimento è quindi scandito da termini precisi entro i quali emettere i provvedimenti e contestarli, Termini che, se non rispettati, provocano la perdita di efficacia del provvedimento emesso dalla pubblica autorità all'inizio del procedimento, per tutelare il minore.

Regole dell'affidamento familiare

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Un'ultima e doverosa precisazione. Nel caso in cui il minore venga collocato dall'autorità pubblica competente, presso una comunità familiare, a cui ricorrere in via residuale, in assenza di soluzioni alternative, si applicano le norme in materia di affidamento familiare.


Foto: 123rf.com
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