Confermato l'indirizzo giurisprudenziale che richiede, ai fini della validità delle rilevazioni e quindi delle multe elevate per il superamento dei limiti di velocità, la regolare omologazione dell'autovelox

Autovelox e mancata omologazione

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Il Giudice di Pace di Oriolo, con la sentenza n. 22/2022 (sotto allegata), non smentisce l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato sulle multe elevate con autovelox, accogliendo il ricorso di una donna, assistita dall'Avv. Sergio Lucisano, contro il verbale con cui le è stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 del Codice della Strada.

L'omologazione differisce dall'approvazione

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Nella motivazione il Giudice di Pace, accogliendo le doglianze dell'opponente, osserva che in base a quanto sancito dal Codice della Strada

, la procedura di omologazione deve essere tenuta distinta da quella di approvazione. L'art. 192, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prevede che: "l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole."

Tale formulazione smentisce l'apparente coincidenza tra la procedura di omologazione e di approvazione dei prototipi anche dei mezzi tecnici per l'accertamento e rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione.

Autovelox non conforme a legge: verbale annullato

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L'omologazione costituisce infatti una procedura più stringente e riservata non solo a verificare le caratteristiche tecniche del soggetto ma l'efficacia dello stesso da accertare anche effettuando prove e avvalendosi nei casi necessari anche del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La precisione di tali apparecchiature appare pertanto essenziale ai fini dell'accertamento e del rilevamento automatico delle violazioni alle norme della circolazione. Conferma tale conclusione anche la formulazione dell'articolo 142 co. 6 del Codice della Strada: "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerati fonti di prova e risultanze di apparecchiature debitamente omologate (e, pertanto, osserva il giudicante, non semplicemente approvati), anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati (…)."

Poiché nel caso di specie i rilevamenti dell'infrazione sono stati eseguiti con apparecchiatura tecnica non conforme a quanto richiesto dalla legge, il giudice accoglie l'opposizione, ritenendo che non vi siano prove sufficienti in grado di dimostrare la responsabilità dell'opponente.

Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per l'invio della sentenza

Scarica pdf GdP Oriolo n. 22/2022

Foto: 123rf.com
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