La società che noleggia un veicolo a un soggetto che viene poi beccato a circolare con patente scaduta e poi sospesa dal Prefetto non è responsabile dell'illecito amministrativo se al momento del noleggio la patente era valida

Circolare con patente sospesa

[Torna su]

Non è responsabile la società noleggiante e proprietaria dell'auto, per la multa irrogata al cliente che ha circolato con la patente scaduta, che veniva quindi sospesa dal Prefetto. Unico responsabile è il noleggiante, se la società ha richiesto, controllato e poi allegato in giudizio il contratto di noleggio e la patente di guida del conducente in corso di validità.

Questa la decisione del GdP di Alatri nella sentenza n. 56 depositata il 18 luglio 2022 (sotto allegata), accogliendo così la tesi del difensore della società Avv. Dario Simonelli.

Multa alla società di noleggio per patente sospesa del conducente

[Torna su]

Una società presenta opposizione davanti al Giudice di Pace di Alatri nei confronti di un'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Frosinone, che le è stata irrogata nella sua qualità di proprietaria di un veicolo Fiat trovato a circolare condotto da un soggetto con la patente di guida scaduta e quindi sospesa.

La società di noleggio ha appurato la validità della patente

[Torna su]

Nella motivazione della decisione il Giudice di Pace fa presente che la società ricorrente, proprietaria del veicolo, lo ha noleggiato e il soggetto le ha consegnato un documento di guida valido. A dimostrazione di tali dichiarazioni la società ha depositato in giudizio copia del contratto di noleggio e copia della patente.

A tale proposito il Giudice di Pace ricorda che l'art. 218 comma 6 del Codice della Strada dispone che: "chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma due, in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa."

Nel caso di specie il Giudice rileva che la società opponente, nella sua veste di proprietaria del veicolo, ha chiesto regolarmente al noleggiante la patente di guida, effettuando quindi i controlli necessari e richiesti dalla normale diligenza. Solo il conducente ha quindi posto in essere un comportamento antigiuridico, visto che lo stesso ha circolato con la patente sospesa.

Nessun addebito può essere mosso al proprietario del veicolo in quanto la responsabilità richiede l'accertamento di un'azione o di una omissione che rappresentano l'elemento oggettivo dell'illecito e un comportamento cosciente e volontario sia esso doloso colposo, ossia l'elemento soggettivo dell'illecito. Elementi questi che devono essere riferiti soltanto a chi commette la violazione e non al proprietario non conducente del veicolo, il quale, nel caso di specie ha adottato le cautele a lui riservate ovvero richiedere la patente di guida al noleggiante.

Poiché la legge stabilisce che: "il giudice accoglie (deve accogliere) l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 23 ult. comma L. n. 689/1981 poi trasfuso nel Dlgs. n. 150/2011)" il giudice non può che concludere per la responsabilità del solo conducente del veicolo in quanto unico responsabile della violazione.

Si ringrazia il perito investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Gdp Alatri sentenza n. 56/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: